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Fondo di solidarietà bilaterale, nuovi obblighi contributivi da luglio

di Anna Fabi

Pubblicato 23 Luglio 2024
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:55

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Contribuzione al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali anche per datori di lavoro con un solo dipendente: istruzioni INPS.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali da questo mese di luglio si applica a tutti i datori di lavoro, non più solo a queli con almeno tre dipendenti.

Tutte le istruzioni sulle aliquote di contribuzione e le nuove regole, relative anche all’mpliamento deglli aventi diritto, sono contenute nel messaggio INPS 2651/2024.

I nuovi beneficiari del Fondo di solidarietà bilaterale

Le novità fondamentali sono le seguenti: il Fondo bilaterale si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale era di almeno tre dipendenti. Sono inclusi tutti i lavoratori, anche in apprendistato e anche se lavorano dal proprio domicilio. L’unica eccezione è rappresentata dai dirigenti.

Le nuove disposizioni si applicano dal 9 luglio, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale con le nuove regole del Fondo (decreto 21 maggio 2024) in recepimento dell’accordo collettivo sottoscritto tra Confprofessioni e le confederazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

Aliquote aziendali in base al numero di dipendenti

Le aliquote di finanziamento sono le seguenti:

  • 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
  • 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
  • 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, è previsto un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa.

Dal primo gennaio 2025, i datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a partire dal termine di periodo di fruizione del trattamento, pagano un’aliquota ridotta, pari al 40%.

Adempimenti per datori di lavoro

Il Messaggio attuativo INPS contiene i dettagli delle procedure operative interne, con i codici da attribuire alle diverse posizioni.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive e realizzano i requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione all’INSP per consentire la corretta lavorazione delle pratiche.