Nel cedolino paga di novembre 2024, i dipendenti delle PA che hanno il trattamento pensionistico liquidato da una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, avranno insieme allo stipendio anche il cosiddetto Bonus Maroni.
Si tratta dell’ultima tranche di pagamento prevista per i beneficiari dell’incentivo alternativo alla pensione flessibile, previsto dalla Manovra economica.
La somma aggiuntiva spetta a coloro i quali hanno maturato la pensione con la Quota 103 ma che hanno scelto e richiesto di restare a lavoro. E nel 2025 sarà replicata ed eventualmente potenziata.
Vediamo come funziona, come ottenerla e quando arriva.
A chi spetta il Bonus alternativo a Quota 103
Il Bonus Maroni (incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinnovato dalla Legge di Bilancio 2024), si traduce nella mancata applicazione della ritenuta previdenziale sulla retribuzione in busta paga di chi non ha usufruito della Quota 103 pur avendone diritto. Può raggiungere un massimo del 9,19%, andando quindi ad aumentare lo stipendio netto mensile.
Dunque, è un’agevolazione contributiva che offre un incentivo economico per chi rimane nel mondo del lavoro fino alla maturazione della pensione Fornero, aumentando lo stipendio netto.
Il Bonus corrisponde infatti ad un esonero dai contributi previdenziali relativi all’assicurazione generale per l’invalidità, le vecchiaia e i superstiti (trattenuta IVS).
=> Bonus Maroni a Quota 103: calcolo incentivo in busta paga
Bonus Maroni: le date di decorrenza INPS
Per ottenere il Bonus Maroni (concesso soltanto tramite domanda) è necessario essere in possesso di specifici requisiti, tra cui avere almeno 62 anni di età, non avere ancora diritto alla pensione di vecchiaia Fornero e non essere titolari di assegno di invalidità, oltre ad aver accumulato almeno 41 anni di contributi versati.
I dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile (Quota 103) ma scelgono di proseguire con l’attività lavorativa, possono scegliere di rinunciare all’accredito contributivo di questa quota dei contributi previdenziali a loro carico, ottenendola in forma liquida in busta paga.
Il bonus in busta paga è accreditato con la stessa decorrenza della pensione con Quota 103, anche se la domanda era stata fatta prima.
Il calendario degli accrediti, per chi ha fatto domanda entro il 31 luglio è differenziato per i dipendenti del settore privato e per gli statali ed anche in base alla gestione:
- agosto: lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- settembre: lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- ottobre: dipendenti delle PA ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- novembre: dipendenti delle PA ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Se la domanda è presentata successivamente alla prima decorrenza utile per la pensione con Quota 103 secondo la propria gestione (in base alle date sopra indicate), allora l’incentivo in busta paga sarà erogato dal mese successivo a quello di richiesta.
Le istruzioni per la domanda telematica del lavoratore sono contenute nel Messaggio n. 2426/2023 mentre le indicazioni per i datori di lavoro (adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento).nella Circolare 82/2023.