Compensazione debiti INPS e crediti fiscali: anche detrazione IRPEF?

Risposta di Anna Fabi

12 Settembre 2024 15:33

Claudio chiede:

A seguito della soccombenza in sede di Cassazione in relazione alla cosiddetta “operazione Poseidone” condotta dall’INPS (con obbligo di versamento alla Gestione Separata per professionisti non inscritta ad altra cassa previdenziale), sono assoggettato al pagamento (al momento rateizzato) del rimborso spese legali e del contributo relativo ad annualità pregresse. Avendo optato per la detrazione in 10 anni dei lavori con Superbonus 110%, mi ritrovo anche con un sostanzioso credito fiscale. Posso saldare o rateizzare il debito INPS maturato in esito alla sentenza di condanna pronunciata dalla Cassazione utilizzando tale credito?

Non è possibile compensare direttamente un debito INPS con una detrazione IRPEF. La compensazione tra crediti e debiti fiscali segue infatti regole precise e riguarda soltanto i crediti fiscali utilizzabili per determinati tipi di tributi.

La compensazione tra debiti contributivi e crediti fiscali è infatti regolata da norme specifiche, che includono il Codice Tributario, il Decreto Legge 241/1997 e i provvedimenti pi recenti in materia di compensazioni tra debiti e crediti.

Secondo l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, è possibile compensare debiti contributivi con crediti fiscali legati ad imposte sul reddito, IVA, IRAP e ritenute, nel limite massimo di 2 milioni di euro (come previsto dal Decreto Sostegni-bis, art. 1, comma 72, legge 234/2021). Il tutto, attraverso il modello F24. Un credito pluriennale che rientra nel perimetro di applicazione della compensazione può essere utilizzato in rate annuali: ogni anno, la quota spettante.

Tuttavia, la legge non prevede esplicitamente la compensazione diretta tra il credito derivante dal Superbonus (che peraltro nel suo caso è una detrazione fruibile nella sola dichiarazione dei redditi e non un credito soggetto a smobilizzo o altra operazione) e il debito risultante da una sentenza, come quella emessa in relazione all’Operazione Poseidone.

Secondo la Circolare INPS n. 140 del 2021 e successive istruzioni operative, il pagamento di debiti relativi alla Gestione Separata derivanti da sentenze può essere rateizzato e, laddove il contribuente possieda un credito fiscale compensabile, si può procedere attraverso il modello F24. Ma nel suo caso, trattandosi di una detrazione d’imposta, non può ricorrere all’F24 e non può compensare il credito IRPEF con il debito INPS.

In conclusione, lei non può compensare il suo debito INPS maturato in seguito alla sentenza di condanna nell’ambito dell’operazione Poseidone utilizzando il credito derivante dal Superbonus 110%. Questo perché si tratta di due tipologie di crediti/debiti diversi, che rientrano in ambiti distinti e non compensabili tra loro:

  • il suo debito INPS si riferisce a contributi previdenziali, che devono essere versati all’Istituto di Previdenza Sociale per coprire l’obbligo contributivo legato alla pensione e altre prestazioni sociali;
  • il suo credito IRPEF può essere utilizzato esclusivamente come detrazione in dichiarazione dei redditi o, fino a quando era permesso, tramite compensazione orizzontale (per esempio in F24) per pagare debiti fiscali di natura diversa, come imposte sui redditi, IVA, o contributi a carico del lavoratore dipendente (non debiti previdenziali del titolare).

Le compensazioni ammesse riguardano solo debiti di natura tributaria o contributiva, e solo entro certi limiti e per debiti della stessa natura. Per esempio un credito fiscale (come quello derivante dal Superbonus 110%) può essere utilizzato per pagare imposte e tributi, ma non contributi previdenziali dovuti all’INPS. Allo stesso modo, un debito INPS può essere compensato con crediti previdenziali o contributivi, ma non con crediti IRPEF derivanti da detrazioni per lavori di ristrutturazione.

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