ISEE dopo la separazione: chi dichiara la casa in DSU?

Risposta di Barbara Weisz

3 Settembre 2024 14:30

Claudio chiede:

Sono separato con abitazione coniugale, di mia di proprietà al 100%, assegnata dal tribunale da aprile 2023 alla mia ex moglie, a cui verso regolari assegni di mantenimento. Io risiedo in una casa in affitto in una Regione diversa: chi deve dichiarare l’immobile in DSU?

Direi che è sua moglie, in quanto coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a doverla dichiarare nella DSU.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica prevede che si debba indicare la casa di abitazione specificando la situazione che ricorre, ossia se si tratta di immobile di proprietà o sul quale si gode di un altro diritto reale di godimento.

Fra i diritti reali, dovrebbe essere ricompreso anche quello di abitazione al coniuge assegnatario in base alla sentenze divorzile. Qui uso il condizionale perché la questione è dibattuta.

Ci sono diverse sentenze di Cassazione in base alle quali l’assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio configura un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale. Ma c’è anche una sentenza relativamente recente la n. 6545/2023), che rivede questa interpretazione ai fini IMU sottolineando come il legislatore abbia disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale:

ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.

Ai fini IMU, gli orientamenti precedentemente espressi dalla stessa Cassazione si basavano su una pronuncia del 2007 (6192), poi ripresa da successive sentenze, ma di fatto superata dalla legge istituiva dell’IMU, che riconduce il presupposto impositivo alla proprietà ma anche all’usufrutto o ad altro diritti reali di godimento.

Il legislatore, si legge nella sentenza, «ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale». Il riferimento è l’articolo 4, comma 12-quinquies, del dl 16/2012.

La sentenza cita anche un altro riferimento di prassi, la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, in base alla quale le agevolazioni inerenti all’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione.

Le norme ISEE prevedono che, in materia di valore degli immobili, si applichino le stesse regole dell’IMU.

Le istruzioni alla compilazione della DSU chiariscono che «nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi)», escludendo solo la nuda proprietà. E’ esplitamente citato il diritto di abitazione, citato dalla legge sull’IMU.

Faccia anche altre verifiche, essendo la questione complicata e dibattuta, ma direi che in considerazine della sentenza di Cassazione del 2023 sia il coniuge assegnatario a dover dichiarare la casa di abitazione nella DSU. Peraltro, il quadro B della dichiarazione sostitutiva unica prevede la fattispecie di altri diritti reali di godimento: nel vostro caso, sua moglie dovrebbe quindi barrare la relativa casella.

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