Il lavoratore disabile non può essere licenziato senza attivare la procedura di accertamento prevista dalla normativa e, in particolare, secondo quanto previsto dalla Legge 104 e dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999).
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18094 del 2 luglio 2024, dichiarando illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore disabile che non poteva essere adibito ad altre mansioni.
Disabile sempre con ricollocamento
Secondo i giudici, il datore di lavoro deve in questi casi adempiere comunque all’obbligo di repêchage, ricollocando il dipendente in azienda.
La tutela contro il licenziamento in favore del dipendente disabile, in particolare, prevede che venga effettuato un accertamento dell’eventuale impossibilità definitiva di reinserimento, affidandosi a una commissione medica integrata, come stabilito dalla Legge 104.
Altra mansione o tirocinio ma niente licenziamento
La tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità dettata dalla Legge 68/1999, inoltre, stabilisce con l’articolo 10 che, anche in caso di aggravamento delle condizioni di salute del disabile, è suo diritto essere adibito ad altre mansioni compatibili.
Nel caso in cui la sua condizione sia incompatibile con l’esercizio dell’attività lavorativa, può ottenere la sospensione del rapporto di lavoro non retribuita ed essere temporaneamente impiegato nell’ambito di un tirocinio formativo.