Quali coperture obbligatorie devono avere i tecnici coinvolti in attività inerenti lavori edilizi e connessi al Superbonus? Quale ammontare per l’assicurazione?
In Italia, i tecnici coinvolti in attività connesse ai lavori edilizi legati al Superbonus devono obbligatoriamente essere dotati di copertura assicurativa che li tuteli contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione.
L’obbligo si estende a figure come ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti tecnici che partecipano alla progettazione, direzione lavori, certificazione energetica, rilascio di asseverazioni e perizie tecniche.
Normativa di riferimento
La normativa che disciplina l’obbligo di copertura assicurativa è delineata in diverse leggi e decreti, ma per quanto riguarda specificamente il Superbonus, i riferimenti principali sono il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020) – secondo cui i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni o asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti dalla loro attività (articolo 119, comma 14) e il DM n. 154/2013 con le regole generali per le assicurazioni professionali obbligatorie dei tecnici.
Polizza per i tecnici del Superbonus
La polizza deve coprire i danni derivanti dall’attività professionale, inclusi gli errori e le omissioni nel rilascio delle asseverazioni, attestazioni o certificazioni necessarie per ottenere il Superbonus. Deve comprendere tutte le attività connesse ai lavori edilizi, incluse la progettazione, la direzione lavori, la certificazione energetica e strutturale, e la verifica della conformità normativa.
Il Decreto Rilancio richiede che il massimale della polizza assicurativa non sia inferiore a 500.000 euro per ciascun intervento. Tuttavia, in funzione della complessità e del valore dell’opera, il massimale può essere aumentato per coprire adeguatamente i rischi connessi.
La polizza deve essere specifica per ogni singolo intervento per il quale il tecnico emette un’asseverazione, ed il massimale deve essere adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che vengono asseverati.
La polizza deve coprire tutto il periodo di validità delle attestazioni o asseverazioni, compresi eventuali danni che si manifestino dopo la conclusione dei lavori ma che siano imputabili a errori o omissioni avvenuti durante l’esecuzione degli stessi.
Esempio pratico
Supponiamo che un ingegnere sia incaricato di asseverare i lavori di efficientamento energetico per un edificio condominiale, con un costo complessivo dei lavori di 1 milione di euro. Secondo le normative:
- l’ingegnere dovrà stipulare una polizza assicurativa con un massimale di almeno 500.000 euro per coprire eventuali errori o omissioni nelle sue asseverazioni;
- se ’è coinvolto in più progetti, dovrà assicurarsi che il massimale totale delle polizze sia sufficiente a coprire tutti i rischi potenziali derivanti dai vari lavori asseverati.
La mancanza di una polizza assicurativa conforme ai requisiti legali può comportare gravi conseguenze: il tecnico potrebbe essere chiamato a rispondere personalmente per i danni causati da errori o omissioni nelle asseverazioni. Inoltre, se viene riscontrata l’assenza di una copertura adeguata, il committente potrebbe perdere il diritto al Superbonus, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi