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Correttivi al concordato preventivo: flat tax opzionale e meno controlli

di Barbara Weisz

12 Luglio 2024 09:28

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Tassazione sostitutiva sul differenziale di reddito, flat tax a tre aliquote, ricalcolo acconti e meno controlli: le richieste di correttivi al CPB.

Il Governo sta studiando una sorta di flat tax per i contribuenti che applicano il concordato preventivo biennale, calibrata in base agli indici di affidabilità fiscale.

La richiesta, che arriva dai Commercialisti e dal mondo delle imprese, potrebbe rientrare nel decreto correttivo di riforma fiscale attuamente all’esame della commissione Finanze in Senato.

CPB con flat tax opzionale

Il concordato preventivo biennale (CPB), quest’anno al debutto, consente al contribuente di accettare la proposta del Fisco su un determinato imponibile, sul quale versare le imposte per il biennio successivo. Lo strumento è riservato alle Partite IVA che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).

L’ipotesi di introdurre anche la tassazione sostitutiva ha l’obiettivo di stimolare l’adesione al concordato preventivo biennale. Si tratterebbe di un regime opzionale rispetto all’applicazione della tassazione ordinaria. La proposta formulata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti prevede la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva ai due periodi di imposta previsti dal concordato.

Tre aliquote per la tassa piatta

Questa flat tax si applicherebbe alla differenza fra il reddito da lavoro autonomo o di impresa concordato, e il corrispondete reddito del periodo d’imposta precedente al concordato.

Le aliquote sarebbero differenziate in base all’indice di affidabilità fiscale, così calibrate:

  • 10%, se l’affidabilità fiscale risulta pari almeno a 8;
  • 12%, se l’affidabilità fiscale è fra 6 e 8;
  • 15%, per i contribuenti con ISA inferiore a 6.

Come esercitare l’opzione per la tassazione sostitutiva

Il contribuente che aderisce al concordato preventivo biennale, in base alle ipotesi di correttivo, potrà scegliere fra due diverse opzioni:

  • tassazione ordinaria sull’imponibile concordato con il Fisco;
  • tassazione sostitutiva sul differenziale di reddito concordato e dichiarato in precedenza.

La scelta deve avvenire in sede di adesione alla proposta di concordato, vincolante per il biennio.

Perchè introdurre una flat tax con il CPB

Il correttivo proposto, si legge nell’audizione CNDCEC alle commissioni riunite di Camera e Senato, «è volto a incrementare in modo tangibile la platea dei soggetti aderenti al nuovo istituto, in quanto permette l’accettazione di proposte concordatarie con richieste di redditi incrementali anche di importo particolarmente elevato rispetto al periodo di riferimento, come accade in particolare nei confronti dei contribuenti con più bassi livelli di affidabilità fiscale».

Analoga proposta viene formulata da Confartigianato e CNA. Con questa tassazione alternativa, si legge nell‘audizione, «specie in presenza di richieste di maggiori imponibili particolarmente elevate, si garantirebbe una maggiore possibilità di accettazione delle proposte concordatarie».

Ricalcolo acconti: le proposte

Le associazioni di settore chiedono anche di riformulare il calcolo degli acconti d’imposta per renderlo coerente con le aliquote dell’opzione per la tassazione sostitutiva.

Si tratta della disposizione in base alla quale, per il primo anno di adesione al concordato, l’acconto delle imposte sui redditi calcolato con metodo storico è maggiorato di un importo pari al 15% della differenza, se positiva, fra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta precedente.

La proposta è di ridurre la maggiorazione al 10% allineandola all’aliquota minima prevista dal regime di tassazione sostitutiva. Stesso discorso per il calcolo dell’acconto dei contribuenti in regime forfettario, che aderiscono al concordato, si propone di abbassare la maggiorazione dal 12 al 10%.

Soglia per gli accertamenti e altre richieste

I Commercialisti propongono infine la previsione di una soglia in valore assoluto di 25mila euro, al di sotto della quale non sia possibile l’attività accertativa, nonché l’estensione ai forfetari dell’esclusione dagli accertamenti presuntivi già riconosciuta ai soggetti che applicano gli ISA. Per i quali  si chiede lo stop agli accertamenti presuntivi anche ai fini IVA e a prescindere dal punteggio ISA ottenuto negli anni di vigenza del concordato.