La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15006 del 29 maggio 2024, ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può legittimamente emettere nuovi accertamenti parziali per il recupero di aiuti di Stato anche frazionati, successivi a un accertamento precedente: la procedura è ammissibile anche in assenza di circostanze o fatti sopravvenuti, in quanto prevale l’esigenza di rispettare la disciplina UE.
La Corte ha dunque spiegato che l’esigenza di ottemperare agli obblighi comunitari prevale sulla normativa nazionale, permettendo l’emissione di nuovi avvisi di accertamento per il recupero di aiuti di Stato, anche in assenza di nuovi elementi, per garantire la neutralizzazione dei benefici fiscali incompatibili.
Il principio di unicità e globalità dell’accertamento
Secondo i principi di unicità e globalità dell’accertamento, l’Amministrazione deve emettere un solo avviso per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia, la legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) introduce il principio di “ne bis in idem nel procedimento tributario”, sancendo che il contribuente ha diritto a un’azione accertativa unica per ogni periodo d’imposta, salvo specifiche deroghe.
Deroghe al principio di unicità
La giurisprudenza ha individuato deroghe al principio di unicità, come nel caso dell’IMU, dove è stata esclusa la disciplina dell’accertamento integrativo. Anche ulteriori accertamenti basati su indagini finanziarie sono stati ritenuti legittimi, nonostante un precedente accertamento basato su altri criteri (Cassazione n. 9337 del 2020).
La decisione della Corte di Cassazione
Nel caso in esame, il contribuente aveva beneficiato di un aiuto di Stato e successivamente ricevuto due accertamenti parziali. Il primo accertamento riguardava il differenziale tra la soglia e l’importo effettivamente fruito, mentre il secondo contestava il superamento della soglia “de minimis”, escludendo in radice il beneficio.
L’ordinanza della Cassazione sottolinea che, pur in generale il principio di unicità dell’accertamento sia valido, in presenza di aiuti di Stato si applicano le norme comunitarie, che prevalgono su quelle nazionali. Quindi, è legittimo emettere nuovi avvisi di accertamento per il recupero degli aiuti, anche in assenza di nuovi elementi.
La normativa UE e il recupero degli aiuti di Stato
La Commissione Europea, con la decisione n. 2016/195 del 14 agosto 2015, ha dichiarato incompatibili con il mercato interno alcune agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali e al terremoto del 2009 in Abruzzo. La decisione impone un recupero immediato degli aiuti concessi illegalmente. La Corte di Cassazione ha confermato che le decisioni della Commissione Europea hanno efficacia diretta e devono essere rispettate, disapplicando eventualmente le norme interne contrastanti.
Efficacia delle decisioni della Commissione UE
Le decisioni della Commissione Europea, come quella del 14 agosto 2015, richiedono il recupero degli aiuti di Stato per ripristinare la situazione di mercato precedente. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione può emettere nuovi avvisi di accertamento per rispettare queste decisioni, anche disapplicando norme interne che prevedono il principio di unicità dell’accertamento.