In caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte del commercialista incaricato dal cliente, spetta a quest’ultimo provare l’assenza di colpa e dimostrare di aver vigilato sull’operato del professionista, anche dimostrando la sua condotta fraudolenta.
Secondo l’ordinanza n. 17948 del 28 giugno 2024 emessa dalla Corte di Cassazione, infatti, l’onere della prova di buona fede è in capo al contribuente, tenuto a rispondere di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi anche nel caso in cui sarebbe dovuto essere il professionista ad occuparsi della trasmissione telematica.
Il contribuente deve dimostrare di aver sottoposto a verifiche l’operato del commercialista presentando prove a corredo, e dimostrando anche l’eventuale mala fede del professionista nei casi di operazioni anomale (ad esempio, la falsificazione di modelli F24).
Presentare la sola denuncia nei confronti del professionista per evitare le sanzioni tributarie, quindi, non è sufficiente per discolparsi in assenza di documentazione probatoria.