Ferie contratto metalmeccanici: guida completa

di Noemi Ricci

Pubblicato 10 Luglio 2024
Aggiornato 11 Luglio 2024 18:12

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Normativa e regolamentazione delle ferie per i lavoratori del settore metalmeccanico: maturazione, durata, godimento e retribuzione.

Come in ogni lavoro, anche nel settore metalmeccanico le ferie rappresentano un diritto fondamentale per i lavoratori, garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Conoscere la regolamentazione delle ferie è importante sia dai datori di lavoro che dai lavoratori perché garantisce il benessere psicofisico dei lavoratori, migliora la produttività aziendale, assicura la conformità legale, promuove la trasparenza e la fiducia tra datore di lavoro e dipendenti e previene controversie legali. Inoltre, facilita la pianificazione aziendale, garantisce l’equità tra i lavoratori e assicura una gestione responsabile e sostenibile delle risorse umane.

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio come maturano le ferie i metalmeccanici, quanti giorni spettano, come funziona la retribuzione durante il periodo di ferie e altre particolarità previste dal contratto dei metalmeccanici. Scopriamo insieme quali sono le regole e i diritti previsti.

Normativa ferie: i diritti dei metalmeccanici

Le ferie nel contratto Metalmeccanici Industria sono disciplinate dall’art. 10, “Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro – Titolo III – Orario di lavoro”, del CCNL Metalmeccanici. Secondo questa normativa, ogni lavoratore – indipendentemente dal livello e dal fatto che lavori part-time o full time – ha diritto a un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane per ogni anno di servizio.

Questo periodo aumenta in base all’anzianità di servizio:

  • fino a 10 anni di anzianità: 4 settimane di ferie (20 giorni);
  • da 10 a 18 anni di anzianità: 4 settimane e un giorno (21 giorni);
  • oltre 18 anni di anzianità: 5 settimane (25 giorni).

Ferie e anzianità di servizio

L’anzianità di servizio si calcola a partire dall’inizio del contratto di lavoro fino alla cessazione del rapporto. Tutti i periodi di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro, inclusi contratti a tempo determinato, part-time e apprendistato, concorrono a determinare l’anzianità di servizio.

Calcolo delle ferie maturate ogni mese

Le ferie maturano su base mensile. Per un lavoratore con un orario settimanale di 40 ore distribuite su 5 giorni lavorativi (settimana corta), il calcolo sarà il seguente:

  • fino a 10 anni di anzianità: 1,67 giorni di ferie al mese;
  • da 10 a 18 anni di anzianità: 1,75 giorni di ferie al mese;
  • oltre 18 anni di anzianità: 2,166 giorni di ferie al mese.

Per chi lavora su 6 giorni settimanali, il calcolo viene adattato con un coefficiente di 1,2 per equiparare i diritti.

Durata delle ferie

Il CCNL metalmeccanici Industria all’art. 10 stabilisce che le festività che cadono durante le ferie non sono computabili come tali, andando così di fatto a prolungare il periodo feriale. Quindi le festività durante le ferie sono considerate come giornate festive retribuite e non come ferie.

Calcolo ferie per frazione di mese

Il CCNL dei metalmeccanici prevede che per ogni mese di servizio prestato spetti un dodicesimo del periodo feriale, considerando la frazione di mese superiore ai 15 giorni come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto al pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati, considerando la frazione di mese superiore ai 15 giorni come mese intero. I giorni vanno conteggiati considerando anche sabato e domenica.

Godimento delle ferie

Le ferie sono un diritto irrinunciabile per i lavoratori, tutelato dalla Costituzione e regolamentato dal contratto collettivo. Il godimento delle ferie deve essere concordato tra datore di lavoro e lavoratore. È importante garantire che il lavoratore possa usufruire delle ferie in modo continuativo e in periodi che siano compatibili con le esigenze produttive dell’azienda, tenendo conto dei desideri e le esigenze dei lavoratori. Nel contratto metalmeccanici non è possibile ricorrere alle ferie forzate.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sulle modalità di richiesta delle ferie e deve garantire che i dipendenti possano usufruirne entro i termini stabiliti.

Il datore ha anche l’obbligo di indicare in busta paga le ferie residue e i permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) residui, nonché le ferie dell’anno precedente ancora non godute. Le ferie possono espresse in ore o in giorni (esposizione più corretta).

Ferie collettive e ferie arretrate

Le ferie collettive, che solitamente si verificano in agosto, devono essere concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori. Tuttavia, il datore di lavoro ha il diritto di stabilire periodi di chiusura aziendale per ferie collettive fino a 3 settimane.

Le ferie arretrate non possono essere monetizzate, ma devono essere fruite non appena possibile, rispettando le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda. È importante sottolineare che secondo la legge le ferie dovrebbero essere prese per almeno due settimane nell’anno in cui maturano e le altre due settimane entro i successivi 18 mesi. Tuttavia non c’è una scadenza per le ferie non godute.

Ferie durante il preavviso

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie durante il preavviso sospendono il decorso del preavviso stesso, spostando la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferie solidali

I colleghi possono cedere le ferie e i permessi retribuiti a un lavoratore in difficoltà per motivi familiari.

Ferie per i lavoratori migranti

È possibile richiedere periodi continuativi di assenza per il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine, utilizzando ferie e altri permessi retribuiti.

Retribuzione durante le ferie

Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione che percepirebbe se fosse al lavoro. Questo include il salario base e ogni eventuale indennità fissa e continuativa. Sono esclusi i compensi a carattere accidentale, come straordinari e altre indennità variabili.

Se dal punto di vista del diritto, non c’è differenza tra le ferie con contratto part-time, full time e apprendistato, diverso è il discorso per quanto riguarda la retribuzione spettante, che cambia in funzione del diverso stipendio percepito.

Da sottolineare che il lavoratore part-time potrebbe vedere un minor numero di ore di ferie maturate in busta paga rispetto al collega a tempo pieno a causa della riduzione dell’orario di lavoro, ma in realtà non cambia il conteggio dei giorni di ferie spettanti.

In pratica, il lavoratore part-time matura lo stesso numero di giorni di ferie annuali e mensili del lavoratore full-time, ma matura e viene retribuito per il 50% delle ore di ferie rispetto al lavoratore full-time. Ciò è dovuto al fatto che la settimana lavorativa (e di conseguenza le ferie retribuite settimanali) per il lavoratore part-time è pari a 20 ore anziché 40 ore.

=> Stipendio netto con lavoro part-time: guida al calcolo

Indennità sostitutiva per ferie non godute

Alla cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non godute vengono monetizzate. Il lavoratore ha diritto a un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione globale di fatto.

Richiamo dalle ferie e diritto all’indennità di trasferta

In caso di richiamo in servizio durante le ferie per esigenze aziendali eccezionali, al lavoratore dovrà essere corrisposto un trattamento di trasferta solo per il periodo di viaggio.