Dal 2021 possiedo l’equivalente di circa 200€ di criptovalute. Essendo al di sotto della soglia prevista per l’obbligo di dichiarazione ai fini impositivi, non l’ho mai inserita nella dichiarazione dei redditi (presentavo solo il mod.730). Scopro che fino al 2022 avrei dovuto però presentare il quadro RW modello REDDITI PF per assolvere all’obbligo di monitoraggio fiscale, dal 2023 c’è il quadro W nel mod 730 che lo sostituisce e che andrò a compilare. Mi chiedo come posso sanare la mancanza dichiarativa ai soli fini del monitoraggio fiscale (confermate che non c’è una soglia di esenzione?) per gli anni 2021 e 2022 dal momento che l’istanza di emersione da presentarsi tramite Pec scadeva entro il 30/11/23. C’è una procedura sostitutiva per sanare il pregresso fino al 2022 compreso (tipo ravvedimento speciale)? In caso affermativo, si rende necessario, oltre alla procedura di risanamento, presentare in ritardo anche i quadri RW dei REDDITI 2021 e 2022? Se si, è possibile farlo in autonomia come contribuente senza avvalersi di un intermediario abilitato? A seguito del risanamento sarà necessario immagino effettuare il versamento tramite F24: quali tributi e quali calcoli? È possibile versarli in banca o è necessario effettuarlo telematica mente tramite intermediario?
A completezza delle informazioni fornite, aggiungo che le criptovalute sono state acquistate tramite Youngplatform che ha provveduto a trattenere l’importo dell’imposta di bollo prevista per il 2023 addebitandolo direttamente sul saldo del wallet. Youngplatform è una spa con sede a Torino.
Può questo esser sufficiente per essere esentati dall’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio essendo la controparte sul territorio italiano (Circ.30/E ade ottobre 2023)?
Dal 2021, la normativa italiana prevede l’obbligo di monitoraggio fiscale delle criptovalute, indipendentemente dall’importo posseduto.
Pertanto, l’assenza di una soglia di esenzione impone la dichiarazione dei propri asset digitali, attraverso il quadro RW del modello Redditi PF fino all’anno d’imposta 2022 e dal 2023 attraverso il quadro W del Modello 730.
Per sanare la mancanza dichiarativa relativa agli anni 2021 e 2022, le confermo che l’istanza di emersione doveva essere presentata entro il 30 novembre 2023. Ed anche i termini per l’adesione al ravvedimento speciale (previsto dalle misure di “Tregua fiscale” 2024), ormai sono scaduti: questo strumento, infatti, aveva scadenze precise e non è più attivabile a questo punto dell’anno.
Emersione criptovalute con ravvedimento operoso
Se sceglie il ravvedimento operoso per le omissioni dichiarative, potrà pagare una sanzione ridotta. Può certamente procedere autonomamente, ma è consigliabile avvalersi di un intermediario abilitato, specialmente per il calcolo corretto delle sanzioni e degli interessi, e per la compilazione dei modelli integrativi.
Calcolo sanzioni, scadenze e importi
Le sanzioni per l’omessa dichiarazione vanno dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, aumentate fino al 30% se gli importi sono detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Il ravvedimento operoso riduce significativamente queste sanzioni, in funzione del tempo trascorso dalla scadenza originaria. Dovrà inoltre calcolare gli interessi legali.
Le scadenze per il ravvedimento operoso ordinario variano a seconda del momento in cui si decide di regolarizzare la situazione.
- Entro 30 giorni dalla scadenza originaria: sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo (attualmente 3% dell’imposta dovuta).
- Entro 90 giorni dalla scadenza originaria: sanzione ridotta pari a 1/9 del minimo (attualmente 3,33% dell’imposta dovuta).
- Entro un anno dalla scadenza originaria: sanzione ridotta pari a 1/8 del minimo (attualmente 3,75% dell’imposta dovuta).
- Entro due anni dalla scadenza originaria: sanzione ridotta pari a 1/7 del minimo (attualmente 4,29% dell’imposta dovuta).
- Oltre due anni dalla scadenza originaria: sanzione ridotta pari a 1/6 del minimo (attualmente 5% dell’imposta dovuta).
Inoltre, è possibile beneficiare di ulteriori riduzioni in caso di pagamento contestuale della sanzione e degli interessi dovuti.
Compilazione Quadro RW per gli anni omessi
Deve presentare i quadri RW relativi agli anni d’imposta 2021 e 2022, utilizzando il modello Redditi Persone Fisiche integrativo. Questo passaggio può essere effettuato autonomamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi di un intermediario abilitato (CAF o commercialista).
Pagamento con Modello F24
Il pagamento delle sanzioni e degli interessi va effettuato tramite il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono:
- 8911 per la sanzione da ravvedimento operoso.
- 1989 per gli interessi.
Il versamento può essere effettuato telematicamente tramite il servizio Fisconline dell’Agenzia delle Entrate o tramite home banking.
Esenzione dall’obbligo dichiarativo
Per quanto riguarda l’esenzione dall’obbligo dichiarativo, la circostanza che Youngplatform sia una S.p.A. con sede in Italia e trattenga l’imposta di bollo sul saldo del wallet non esonera dal monitoraggio fiscale.
La circolare 30/E del 2023 chiarisce che l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW persiste per le criptovalute, anche se detenute presso piattaforme italiane.
Se necessita di ulteriore assistenza o chiarimenti, le consiglio di consultare direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista del settore.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi