CCNL Metalmeccanici: aumenti contrattuali, quando sono assorbibili?

Risposta di Anna Fabi

26 Luglio 2024 10:27

Giuseppe chiede:

Ho ricevuto un aumento di stipendio come premio all’impegno lavorativo nel mese di ottobre 2023. Nel frattempo l’azienda è stata venduta ed il nuovo proprietario ha deciso che l’aumento sindacale che tutti i lavoratori hanno ricevuto in busta paga a luglio 2024 non mi fosse dovuto per via del precedente aumento, concesso dal vecchio proprietario. Ma quell’aumento l’ho avevo avuto per meriti lavorativi e non per i rinnovi tabellari del CCNL. In pratica, hanno assorbito l’aumento del contratto dei Metalmeccanici. Lo potevano fare? Quando un aumento del CCNL è assorbibile e quando non lo è?

Gli aumenti contrattuali stabiliti dai rinnovi dei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) possono essere assorbiti da precedenti aumenti concessi dal datore di lavoro in specifici casi. La disciplina di assorbibilità degli aumenti è regolata sia dalla normativa nazionale sia dalle clausole specifiche del contratto collettivo applicato.

Secondo il CCNL Metalmeccanici, l’assorbimento degli aumenti contrattuali è previsto solo se non diversamente indicato nel contratto individuale di lavoro o nelle clausole del CCNL stesso. Diversamente, l’assorbimento dei superminimi legati al merito è lecito.

Aumenti per meriti vs. aumenti contrattuali

Gli aumenti per meriti, come quello da lei ricevuto a ottobre 2023, sono generalmente considerati aggiuntivi e non assorbibili dagli aumenti contrattuali previsti dai rinnovi dei CCNL. Questo principio è basato sul fatto che gli aumenti per meriti premiano specifiche prestazioni o risultati del lavoratore, mentre gli aumenti contrattuali hanno natura generale e collettiva.

Nel CCNL Metlmeccanico, però, gli aumenti per meriti (aumenti salariali concessi per meriti lavorativi individuali) anche se sono considerati incrementi aggiuntivi al salario base possono essere assorbiti dagli aumenti contrattuali previsti dai rinnovi del CCNL.

Gli aumenti contrattuali stabiliti dal rinnovo del CCNL Metalmeccanici hanno sì natura collettiva e si applicano a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria di riferimento, ma esistono anche in questo caso delle clausole di assorbibilità (superminimi assorbibili):

a decorrere dal 1 gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale dopo tale data.

Vuol dire che, se un lavoratore ha una componente della propria retribuzione che è rappresentata da un superminimo (contrattato con l’azienda e legato individualmente alla propria professionalità), per legge si può assorbire l’adeguamento all’inflazione.

Assorbibilità aumenti contrattuali: quando è possibile

Secondo la giurisprudenza italiana e le prassi contrattuali, un aumento contrattuale può essere assorbito per:

  1. espressa previsione contrattuale: cioè se il contratto collettivo o individuale prevede chiaramente la possibilità di assorbimento degli aumenti precedenti;
  2. accordo tra le parti: cioè se esiste un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore che prevede esplicitamente l’assorbimento.

Se il suo contratto individuale non prevede esplicitamente una clausola di non assorbibilità degli aumenti contrattuali, allora l’incremento di stipendio di ottobre 2023 ricevuto per meriti potrebbe anche essere considerato assorbibile.

Se per esempio il suo contratto prevede che gli aumenti per meriti possono essere assorbiti fino a un certo limite, allora in questo caso l’aumento contrattuale del 2024 è stato ridotto o azzerato di conseguenza.

Nel suo caso, se l’aumento ricevuto a ottobre 2023 era dovuto a meriti lavorativi e non era previsto come assorbibile nel contratto individuale o collettivo, allora il nuovo proprietario non avrebbe potuto legittimamente assorbire l’aumento contrattuale del luglio 2024.

Non le resta che verificare nel dettaglio cosa prevede il suo contratto individuale e se ci sono clausole o accordi aziendali o territoriali che riguardano la sua azienda e che contemplano l’assorbibilità.

Le consiglio quindi di rivolgersi all’ufficio del personale per ottenere tutti i chiarimenti e le indicazioni del caso, salvo poi rivolgersi ad una rappresentanza sindacale qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati pienamente rispettati.

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