In relazione all’esonero contributivo fino a 5.000 euro, avendo avuto nel primo trimestre 2023 compensi come redditi diversi art. 67 Tuir per 3.000 euro e nel secondo trimestre compensi per 2.500 euro fatturati in regime forfettario, desiderei sapere se l’esonero vale per i compensi percepiti esclusivamente nel periodo 1/7/23 – 31/12/23, ovvero per la sommatoria dei compensi percepiti nei due semestri 2023.
L’esonero contributivo fino a 5.000 euro si applica ai compensi percepiti nell’intero anno solare, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Questo significa che per determinare se rientra nell’esonero deve considerare la sommatoria dei compensi percepiti durante tutto il 2023. Nel suo caso specifico:
- 3.000 euro nel primo trimestre come redditi diversi (art. 67 TUIR);
- 2.500 euro nel secondo trimestre come compensi fatturati in regime forfettario.
La somma totale dei compensi percepiti nel 2023 è di 5.500,00 euro: poiché supera la soglia di 5.000 euro, non rientra nell’esonero contributivo per l’anno d’imposta 2023.
Il riferimento normativo è l’articolo 44, comma 2 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplina il lavoro autonomo occasionale. Il provvedimento stabilisce che i compensi percepiti per le prestazioni occasionali sono esenti da contribuzione previdenziale fino al limite di 5mila euro annui, inteso come anno solare.
L’esonero contributivo non riguarda però solo il lavoro occasionale, ma può applicarsi anche ad altre forme di lavoro autonomo, come quelle in regime forfettario. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto il forfettario per gli autonomi, confermando ch i contribuenti che percepiscono compensi fino a 5.000 euro annui sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali.
Lo conferma anche la circolare INPS n. 24 del 29 gennaio 2024: l’esonero contributivo riguarda tutti i compensi percepiti durante l’anno, senza suddivisioni specifiche per semestre.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi