La Legge 104 prevede che i lavoratori dipendenti impegnati ad assistere un familiare in situazione di handicap grave possano fruire del congedo straordinario (dlgs 151/2001, articolo 42) retribuito della durata di due anni, da calcolare nell’arco della loro vita lavorativa.
Il congedo biennale con Legge 104 comporta la retribuzione integrale e la maturazione dei contributi pensionistici, calcolati e riconosciuti esattamente come negli altri periodi lavorativi.
Per quanto riguarda le ferie, tuttavia, nel biennio non è previsto l’accumulo e non si matura il rateo della tredicesima mensilità o la quota del TFR. L’opportunità di maturare i giorni di ferie è concessa solo durante il congedo frazionato e limitatamente ai periodi di rientro al lavoro.
Non è prevista neppure la possibilità di godimento delle ferie già maturate in precedenza durante il congedo straordinario, poiché questo periodo è finalizzato alla mera assistenza del familiare in condizione di disabilità grave.
L’interruzione del congedo biennale per la fruizione delle ferie è pertanto vietata, mentre questo periodo non incide sulle ferie accumulate, che non si perdono. Ma vanno comunque consumate nei termini di legge, ossia due settimane nell’anno di maturazione e le altre nei 18 mesi successivi).
=> Come ottenere i benefici della Legge 104
Il lavoratore dipendente che fruisce del congedo straordinario e che decide di partire per una vacanza, quindi, può anche andare incontro al licenziamento e può configurarsi il reato di frode ai danni dello Stato.