Il Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato i coefficienti di maggiorazione per le rimanenze di magazzino relative al periodo d’imposta 2023, applicando le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 78-80, della legge n. 213/2023.
I nuovi indici, suddivisi per classe di attività Ateco, permettono alle imprese di determinare IVA e imposte sostitutive nel caso di eliminazione delle scorte.
Applicazione dei coefficienti
L’adeguamento dei coefficienti consente una gestione precisa delle esistenze iniziali, garantendo conformità normativa e fiscale. Le regole cambiano in base al fatturato e al regime fiscale. In particolare, il decreto specifica che:
- le imprese con ricavi fino a 5.164.569 euro, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono utilizzare i coefficienti dell’Allegato 1;
- le imprese non soggette agli ISA, con ricavi fino a 5.164.569 euro, devono utilizzare i coefficienti dell’Allegato 3;
- le imprese con ricavi superiori a 5.164.569 euro devono fare riferimento ai coefficienti dell’Allegato 2.
Nell’Allegato 4 è invece contenuta una nota metodologica che spiega i criteri e illustra le modalità di determinazione dei coefficienti.
Versamento imposte e codici tributo
Le aziende che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio posso richiedere l’adeguamento delle rimanenze (eliminazione esistenze iniziali) in sede di dichiarazione dei redditi.
Per il pagamento delle somme dovute tramite modello F24, i codici tributo sono stati istituiti con la Risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024:
- 1732: Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA.
- 1733: Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP.
- 1734: Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP.
- 1735: Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP.
- 1736: Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP.