La cartella esattoriale notificata direttamente all’erede ha piena validità, anche se non è stata inviata all’ultimo domicilio della persona defunta.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n.12964 del 13 maggio 2024 ha sottolineato come il recapito impersonale e collettivo all’ultimo indirizzo del defunto sia una mera facoltà dell’ufficio.
Accogliendo il ricorso avviato dall’Amministrazione finanziaria, infatti, la Corte ha chiarito che anche qualora gli eredi del contribuente deceduto non abbiano comunicato il proprio domicilio fiscale, è comunque valida la notifica dell’atto impositivo effettuata a uno di essi.
Di contro, l’assenza della notificazione impersonale e collettiva agli stessi eredi non determina la nullità della stessa.
=> Impugnazione atti: notifica dopo sei mesi agli eredi
Secondo i giudici, inoltre, anche se la cartella di pagamento deve essere notificata agli eredi, la formazione del ruolo viene in ogni caso eseguita a nome del contribuente anche dopo il suo decesso.
La notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all’Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione.
Il nuovo pronunciamento ribalta precedenti sentenze, che imponevano una diversa procedura ai fini della validità della cartella notificata agli eredi.