Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro arrivano chiarimenti sulle nuove sanzioni previste per contrastare il lavoro irregolare nell’ambito degli appalti, in attuazione di quanto disposto dal Decreto PNRR 2 (all’articolo 29 del Decreto Legge n. 19/2024).
Con la Nota n. 1091/2024 del 18 giugno 2024, l’INL ha illustrato le novità in materia di controlli, multe e rilevanza penale degli illeciti, chiarendo l’applicazione delle novità in tema di distacchi irregolari ed il coordinamento normativo con la Legge n. 145/2018.
Sanzioni per appalti irregolari
Dal 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto), in caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (appalto e distacco senza requisiti di legittimità), è prevista per utilizzatore e somministratore la pena dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di euro 60 più il 20% (quindi 72 euro) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (come previsto dalla Legge n. 145/2018).
Il DL n. 19/2024 ha innalzato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando l’aumento del 20% per le violazioni di cui all’articolo 18 del Dlgs 276/2003.
Le due sanzioni sono considerate alternative. Pertanto, gli ispettori dovranno adottare la prescrizione obbligatoria e invitare il datore di lavoro a richiedere la sanatoria dell’irregolarità.
La quantificazione delle multe, a tal fine, deve tenere conto di quanto stabilito dalla nuova disposizione secondo cui l’importo delle pene pecuniarie non può essere inferiore a euro 5.000 (soglia minima che può essere ridotta a un quarto) né superiore a euro 50.000.
Multe in caso di recidiva
In tema di recidive, invece, in precedenza era previsto che gli importi delle sanzioni fossero aumentati del 20% se nei tre anni precedenti il datore di lavoro era stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti, mentre adesso per la recidiva generica le sanzioni aumentano del 40% e per quella specifica (stesso tipo di illecito) sono incrementate in tutto del 60% (20% + 40%).
Aggravanti per impiego di minori
Per quanto riguarda lo sfruttamento dei minori, infine, le aggravanti prevedono la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda aumentata fino al sestuplo.
Le nuove disposizioni confermano che in presenza di aggravanti per impiego di minori si applicheranno sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, aumentata fino al sestuplo della sanzione base (incluso l’aumento del 20% per le sanzioni previste dall’art. 18 del Dlgs 276/2003).
Anche in questo caso le aggravanti si limitano ad aumentare le due tipologie di sanzioni previste, senza compromettere la natura alternativa.
Violazione | Sanzione incrementata |
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Appalto e distacco illeciti | 72 euro |
Somministrazione non autorizzata | 72 euro |
Ammenda amministrativa | 1/4 del massimo (18 euro) |
Sanzione minima | 5.000 euro |
Sanzione massima (non riducibile) | 50.000 euro |
Recidiva semplice (+40%) | 84 euro |
Recidiva specifica (+60%) | 96 euro |