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Contributi autonomi INPS in scadenza il 1° luglio: come calcolarli e versarli

di Anna Fabi

Pubblicato 18 Giugno 2024
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:58

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Autonomi, artigiani e commercianti versano i contributi INPS entro il 1° luglio: come calcolarle, dichiararle, pagarle anche a rate o compensarle.

Gli autonomi iscritti alla gestione separata e a quelle per artigiani e commercianti calcolano i contributi previdenziali da versare compilando la dichiarazione dei redditi. A tal proposito, l’INPS fornisce tutte le indicazioni per determinare la base imponibile e presentare correttamente il Modello Redditi PF 2024.

I dettagli sono contenuti nella circolare 72/2024, che fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello e il versamento dei contributi dovuti a saldo 2023 e come primo acconto 2024, da versare entro il 1° luglio oppure entro il 31 luglio per coloro che si avvalgono della di rateazione e per chi aderisce al concordato preventivo godendo quindi della proroga concessa per legge in questo caso (articolo 37 del Dlgs 13/2024).

Dichiarazione dei redditi per le gestioni speciali INPS

Artigiani, commercianti e liberi professionisti devono compilare il quadro RR del modello Redditi PF per indicare i contributi previdenziali. La prima sezione è dedicata ad artigiani e commercianti, la seconda e la terza rispettivamente a liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

Le regole per iscritti alle gestioni artigiani e commercianti

Artigiani e commercianti devono calcolare l’imponibile previdenziale sul totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di srl, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito della srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

La base imponibile si ottiene in base ai dati dichiarati nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). Questo il calcolo indicato nella circolare:

RF63 – (RF98 + RF100, col. 1+ col. 2) + [RG31 – (RG33 + RG35, col. 1 + col. 2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 – RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.

Ci sono delle varianti nel calcolo per alcune tipologie di contribuenti, ad esempio coloro che si avvalgono del regime impatriati, e regole specifiche per i contribuenti forfettari.

=> Cassetto previdenziale INPS Artigiani e Commercianti: tutti i servizi online

Le regole per autonomi e professionisti in gestione separata

Autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata compilano invece le sezioni II e III del Quadro RR. Rappresentano un’eccezione i professionisti iscritti alle casse professionali di categoria.

Per i liberi professionisti iscritti alla GS la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”.

Quindi, vanno ricompresi i redditi indicati nei seguenti quadri: RE, RH, LM, LM 34.

La circolare dettaglia le regole specifiche e i casi particolari e dedica un paragrafo ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla gestione separata, che devono compilare la Sezione III del quadro RR.

Scadenze di versamento contributi

Per quanto riguarda le scadenze, l’INPS ricorda il calendario 2024:

  • entro il 1° luglio (poiché il 30 giugno cade di domenica) in unico versamento oppure entro il 31 luglio per chi paga a rate, per i versamenti a saldo 2023 e primo acconto 2024;
  • entro il 2 dicembre (poiché il 30 novembre cade di sabato) per il secondo acconto 2024.

In virtù del Dlgs n.1/2024 (Articolo 8), il contribuente può scegliere il pagamento rateale con ultimo versamento entro il 16 dicembre, mentre tutte le precedenti scadenze rateali vanno saldate entro il giorno 16 di ciascun mese, sia per le Partite IVA sia per i contribuenti senza partiva IVA che non ne sono in possesso.

La circolare spiega infine come procedere con la rateizzazione dei pagamenti (con maggiorazione dello 0,40% per chi non aderisce al concordato preventivo), indicandone i massimali, con le regole per ottenere l’eventuale esonero o procedere con la compensazione degli eventuali crediti.

Rateizzazioni

Commercianti e artigiani possono scegliere la rateizzazione solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024. Sono dunque esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel Quadro RR, in quanto non versati interamente al momento della compilazione del modello “Redditi 2024-PF”.

Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dello sport dilettantistico, la rateizzazione può riguardare sia il contributo dovuto a saldo 2023 sia il primo acconto 2024. La prima rata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto differito e le altre alle scadenze indicate nel modello Redditi 2024-PF.

Compensazione per artigiani e commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali, l’importo a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR, sezione I del modello Redditi 2024-PF può essere portato in compensazione nel modello F24, indicando come periodo di riferimento l’anno 2023.

Le somme utilizzate in compensazione per il 2022 devono invece essere riportate nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.

L’eventuale residuo di credito va indicato nel Quadro RR, colonne 22 e 36, con richiesta di rimborso o di compensazione contributiva (autoconguaglio).

NB: Per la compensazione, bisogna indicare la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri), il periodo di riferimento (anno 2022 o 2023) e importo che si intende compensare.

Compensazione per liberi professionisti

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS possono portare in compensazione l’importo a credito nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta (come acconto per l’anno 2024) sia con altri tributi.

La sezione II del Quadro RR riporta nel rigo RR8 gli importi delle somme che possono essere compensate con o chieste a rimborso.

Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo della somma a credito risultante (colonna 1 del rigo RR6 meno colonna 2 del medesimo rigo). Tale importo (in negativo) può essere portato in compensazione (colonna 2 del rigo RR8) o rimborsato (colonna 3 del rigo RR8). La somma delle colonne 2 e 3 non può superare il valore della colonna 1.

L’importo a credito in colonna 5 va compensato con il debito nel rigo RR7.

Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello F24 (anche a saldo 0), secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso. Ne consegue che non è possibile effettuare alcuna compensazione in forma verticale interna ed esporre sul modello di delega di pagamento il solo differenziale

Per la contribuzione a credito non utilizzata in compensazione, si presentare domanda di rimborso dal seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Debiti Contributivi” > Aree tematiche “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Accedi all’area tematica” > “Domande telematiche: Domanda Rimborso”.