Il condono fiscale è ammesso solo una volta per la medesima imposta, non essendo una disciplina estensibile ma soggetta a limiti e restrizioni.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14123 del 21 maggio 2024, esprimendosi in merito alla disciplina della definizione agevolata e alla possibilità di estenderne la fruizione per la stessa imposta o tassa.
Come hanno ricordato i giudici, infatti, in presenza di una già perfezionata definizione agevolata non è possibile accedere a un nuovo condono fiscale che si riferisce alla stessa imposta, poiché la disciplina non è estensibile analogicamente e non è possibile consentire al contribuente di fruire dell’agevolazione per due volte.
Il condono è un atto clemenziale concesso in virtù di contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, come già affermato nell’ambito di sentenze precedenti (Cassazione n. 709/2023, Cassazione n. 14993/2018 e Cassazione n. 1317/2018).
La definizione agevolata, come la Rottamazione e le varie forme di sanatoria nell’ambito della tregua fiscale, non sono condoni perchè non annullano in debito originazio ma offrono solo agevolazioni per il recupero della somma a ruolo.