Quali tipi di invalidità ci sono secondo la Legge 104

di Noemi Ricci

13 Giugno 2024 14:00

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Guida alle diverse categorie di invalidità e disabilità ai fini delle agevolazioni previste dalla Legge 104, come sono determinate e i requisiti richiesti.

La Legge 104/1992, conosciuta anche come Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, è fondamentale per tutelare i diritti delle persone con disabilità in Italia. Ma quali sono i diversi tipi di invalidità riconosciuti dalla legge? Questa è una domanda che frequentemente ci viene posta dai nostri lettori, insieme alla differenza tra invalidità, handicap e disabilità.

Comprendere i diversi tipi di invalidità, handicap e disabilità riconosciuti dalla Legge 104 è fondamentale per accedere ai benefici e alle agevolazioni previste dalla normativa. È importante sapere che ogni tipo di handicap ha criteri di valutazione e benefici specifici, che possono fare una grande differenza nella qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.

In questo articolo, andremo a fornire una risposta ai diversi dubbi in questo ambito, chiarendo le diverse tipologie di invalidità e disabilità tutelate dalla Legge 104 e come vengono determinate.

Differenza tra invalidità civile, situazione di handicap e disabilità

Vediamo cosa si intende per invalidità civile, situazione di handicap e disabilità in base alla normativa attualmente vigente in Italia.

Invalidità civile: quando si configura

L’invalidità civile si riferisce alla menomazione, perdita o anomalia di una struttura o funzione anatomica, fisiologica o psicologica che comporta una riduzione della capacità lavorativa. Questo tipo di invalidità viene valutato attraverso una percentuale che varia dal 33% al 100%.

Gli invalidi civili includono tutte le persone, comprese quelle con disabilità visive (ciechi) e uditive (sordomuti), che hanno contratto la loro invalidità per cause civili. Questa categoria comprende cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, e include anche coloro che sono affetti da disabilità psichica. Inoltre, ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, rientrano in questa categoria anche gli ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgere le attività proprie della loro età.

  • Chi può presentare domanda di invalidità civile: qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne, con menomazioni che influenzano la capacità lavorativa.
  • Percentuale di invalidità: da un minimo del 33% a un massimo del 100%.
  • Benefici: prestazioni economiche variabili in base alla percentuale di invalidità e alla categoria di appartenenza (invalidi civili, ciechi civili, sordi civili).

La legislazione italiana riconosce diverse categorie di invalidità civile, ciascuna con specifiche definizioni e criteri di valutazione. Ecco una panoramica dei principali tipi di invalidità civili.

Altri tipi di invalidità

Invalidi di Guerra

Secondo il D.P.R. 915/78, gli invalidi di guerra sono coloro che, prestando servizio per lo Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici e hanno un’invalidità riconosciuta dall’ottava alla prima categoria. L’accertamento dell’invalidità è compito della Segreteria delle Commissioni Mediche ASL, che trasmette la documentazione alla Commissione Medica Periferica. Il verbale di visita, convalidato dalla Commissione, viene inviato all’interessato o al Patronato che lo assiste. In caso di esito negativo, il richiedente può fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Ministero del Tesoro.

Invalidi per Servizio

Secondo il D.P.R. 915/78, gli invalidi per servizio sono i lavoratori dipendenti pubblici che, a causa di un infortunio o di una malattia correlata al servizio svolto, hanno un’invalidità riconosciuta dall’ottava alla prima categoria. L’accertamento dell’invalidità di servizio è effettuato presso la Commissione Medica Periferica.

Invalidi del Lavoro

Gli invalidi del lavoro, come definiti dal D.P.R. 1124/64, sono i dipendenti di aziende private che, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, ottengono il riconoscimento di un’invalidità superiore al 20%. Il riconoscimento dell’invalidità del lavoro è gestito dall’INAIL (www.inail.it), nella provincia in cui è avvenuto l’infortunio.

Handicap (Legge 104/1992)

Lo stato di handicap considera la difficoltà di inserimento sociale causata dalla patologia o menomazione. Questo concetto si differenzia dall’invalidità civile, in quanto valuta l’impatto della disabilità sulla vita sociale della persona.

  • Condizione: svantaggio sociale rispetto alle persone normali.
  • Benefici: agevolazioni fiscali e lavorative, come permessi lavorativi e congedi retribuiti per familiari che assistono persone con disabilità grave.

La Legge 104/1992 distingue tra diversi livelli di handicap per identificare il grado di svantaggio sociale e le relative agevolazioni. Questi livelli sono:

  • Persona con handicap (articolo 3, comma 1): identifica una condizione di svantaggio sociale e difficoltà di integrazione rispetto alla norma, ma non considerata grave. Questo livello dà diritto ad alcune agevolazioni, ma non ai permessi lavorativi e al congedo retribuito.
  • Persona con handicap grave (articolo 3, comma 3): riconosce una condizione di svantaggio sociale particolarmente rilevante, che determina gravi difficoltà di integrazione sociale e lavorativa. Questo livello è essenziale per ottenere permessi lavorativi e congedi retribuiti per il familiare che assiste. La gravità è indicata nel verbale con la dicitura “handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992”.

Questa differenziazione consente di adattare le agevolazioni e i benefici alle specifiche esigenze di ogni persona, garantendo supporto adeguato a chi presenta difficoltà più significative nella vita quotidiana e nell’integrazione sociale.

Disabilità (Legge 68/1999)

La disabilità, secondo la Legge 68/1999, si riferisce alla difficoltà di inserimento lavorativo causata dalla patologia. Questa legge prevede il “collocamento mirato” per facilitare l’occupazione delle persone con disabilità.

  • Obiettivo: facilitare l’inserimento lavorativo.
  • Benefici: obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di assumere una percentuale di persone con disabilità.

Procedura di accertamento

Per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità, handicap o disabilità, è necessario seguire una procedura specifica che coinvolge vari enti e richiede la presentazione di documentazione medica. Le procedure sono per certi versi simili, ma presentano anche delle differenze. Vediamole.

Invalidità civile

L’accertamento dell’invalidità civile è effettuato dalle commissioni mediche dell’ASL, che valutano la riduzione della capacità lavorativa e determinano la percentuale di invalidità. La procedura è la seguente:

  • Domanda all’INPS: la domanda deve essere presentata online tramite il sito dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o attraverso il supporto di un patronato. È necessario avere un codice PIN o SPID per accedere al servizio.
  • Certificato medico introduttivo: il medico curante deve compilare e inviare telematicamente un certificato medico introduttivo che attesti la condizione di invalidità.
  • Visita medica: dopo aver presentato la domanda, l’INPS invia una convocazione per la visita medica presso la commissione medica competente. La commissione valuterà la documentazione presentata e la condizione di salute del richiedente.
  • Esito: l’INPS comunica l’esito della valutazione. Se riconosciuta l’invalidità, viene indicata la percentuale di invalidità attribuita e i relativi benefici economici.

Handicap

Per il riconoscimento dello stato di handicap, si considera la difficoltà di inserimento sociale. Le commissioni valutano l’impatto della patologia sulla vita quotidiana e sulla capacità di relazione sociale. La procedura è la seguente:

  • Domanda all’INPS: la procedura di presentazione della domanda è simile a quella per l’invalidità civile, utilizzando il portale dell’INPS o tramite un patronato.
  • Certificato medico: il medico curante compila un certificato medico specifico per il riconoscimento dell’handicap, inviandolo telematicamente all’INPS.
  • Visita medica: l’INPS convoca il richiedente per una visita medica presso la commissione medica integrata, che include anche un operatore sociale e un esperto per le specifiche disabilità.
  • Esito: l’INPS comunica l’esito del riconoscimento dello stato di handicap, specificando se si tratta di un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Disabilità

L’accertamento delle condizioni di disabilità è finalizzato a individuare la capacità lavorativa residua. Questo processo è essenziale per il collocamento mirato e coinvolge diverse commissioni mediche a seconda del tipo di disabilità (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi di guerra). Per ottenerlo bisogna seguire il seguente iter:

  • Domanda all’INPS o ASL: la domanda può essere presentata all’INPS o all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente, a seconda delle disposizioni regionali.
  • Certificato medico: il medico curante deve inviare un certificato medico che documenti la condizione di disabilità.
  • Visita medica: la commissione medica per l’accertamento delle condizioni di disabilità, che include anche un operatore sociale e un esperto, valuta la capacità lavorativa e la potenzialità di collocamento del richiedente.
  • Esito: l’INPS o l’ASL comunica l’esito dell’accertamento, rilasciando una relazione conclusiva che può includere suggerimenti per l’inserimento lavorativo e eventuali forme di sostegno necessarie.

L’accertamento della disabilità si distingue in relazione al tipo di invalidità, raggruppata in tre grandi categorie:

  • gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili;
  • gli invalidi del lavoro (INAIL);
  • gli invalidi di guerra e per causa di servizio.

Invalidi civili, ciechi civili e sordi civili

L’accertamento per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili è effettuato dalle commissioni operanti presso le ASL o presso l’INPS per il riconoscimento dell’invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare. La procedura coinvolge una valutazione delle condizioni fisiche, psicologiche e sociali del richiedente per determinare la capacità lavorativa residua.

Invalidi del lavoro (INAIL)

Gli invalidi del lavoro sono coloro che hanno subito infortuni o malattie professionali riconosciuti dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’accertamento è effettuato dall’INAIL stesso, che possiede gli strumenti tecnici e operativi necessari per valutare lo stato invalidante e il controllo sulla permanenza di tale stato. Questo accertamento segue criteri e modalità delineati dal D.P.C.M. 13 gennaio 2000.

Invalidi di guerra e per causa di servizio

Gli invalidi di guerra e per causa di servizio sono coloro che hanno riportato menomazioni in conseguenza di eventi bellici o per cause legate al servizio prestato. L’accertamento per questi invalidi è effettuato dalle commissioni mediche ospedaliere e prevede una valutazione delle condizioni di disabilità in relazione alle specifiche necessità di collocamento mirato. Le commissioni sono responsabili di fornire una relazione conclusiva che viene utilizzata per iscriversi alle liste del collocamento mirato e per individuare il percorso di inserimento lavorativo più adeguato.

Il riconoscimento di invalidità/handicap/disabilità si può chiedere simultaneamente?

Sì, è possibile richiedere simultaneamente il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità. La procedura è stata semplificata per permettere ai richiedenti di ottenere più accertamenti attraverso una singola domanda e certificato medico.

Per procedere, il medico curante deve compilare un certificato medico introduttivo che può essere utilizzato per più accertamenti e inviarlo telematicamente all’INPS. Successivamente, il richiedente deve presentare una domanda unica tramite il portale dell’INPS, specificando gli accertamenti desiderati e barrando le apposite caselle relative a invalidità civile, handicap (Legge 104/1992) e disabilità (Legge n. 68/1999).

L’INPS invia una convocazione per una visita medica presso la commissione medica competente, che può essere integrata con un operatore sociale e un esperto per le specifiche disabilità. Durante la visita medica, la commissione valuta tutte le condizioni richieste, permettendo di evitare la ripetizione delle visite mediche per accertamenti differenti. Infine, l’INPS comunica gli esiti delle valutazioni effettuate e il richiedente riceve un verbale che specifica le percentuali di invalidità civile, il riconoscimento dello stato di handicap (eventualmente anche di handicap grave) e la certificazione delle condizioni di disabilità per il collocamento mirato.