Per accedere alla pensione precoci dei cargiver, cosa si intende per come si calcola il requisito dei 6 mesi? Bisogna aver fatto richiesta del congedo straordinario oltre ai 3 giorni mensili?
Il requisito dei sei mesi di attività come caregiver per la pensione dei precoci non richiede l’utilizzo dei permessi della Legge 104. È invece necessario che il lavoratore abbia la residenza con il familiare al quale presta assistenza.
I requisiti sono dettagliati nella circolare operativa INPS 99/2017 sulla pensione anticipata dei lavoratori precoci, con almeno 41 anni di contributi, di cui un anno versato prima del compimento dei 19 anni di età.
Tra le quattro categorie di beneficiari ci sono anche i caregiver che assistono da almeno sei mesi un parente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104 del 1992.
Quindi, la Legge 104 rileva ai fini dell’accertamento dell’handicap grave dell’ assistito ma non è necessario che il caregiver familiare abbia utilizzato i relativi permessi.
C’è anche in questo senso una FAQ (risposta alle domande più frequenti) dell’INPS che chiarisce questo aspetto:
Il soggetto che presenta la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio lavoratori precoci deve assistere e convivere con il familiare con handicap grave da almeno sei mesi. Non è necessario aver goduto dei permessi della Legge 104/1992 e/o di congedo straordinario per l’assistenza al disabile ai fini del riconoscimento del beneficio.
I due requisiti che il lavoratore caregiver deve avere per la pensione precoci sono laconvivenza e il grado di parentela.
Quindi, il requisiti dei sei mesi, a cui lei si riferisce, si intende soddisfatto se sussiste la convivenza con il parente da assistere.
Per quanto riguarda il grado di parentela, in base a quanto prevede la legge sulla pensione precoci (comma 199 legge 232/2016) l’assistito deve essere il coniuge o un parente o affine di primo grado convivente oppure un parente o affine di secondo grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Per quanto rigurda la convivenza, secondo la Circolare applicativa INPS 33/2018:
si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz