Pertinenze prima casa ai fini IMU: quali vincoli per la scelta?

Risposta di Barbara Weisz

18 Giugno 2024 11:30

Anna chiede:

Per applicare le agevolazioni IMU alle pertinenze dell‘abitazione principale, il limite massimo imposto dalla legge è fissato a tre di diverse categorie catastali, con l’unica eccezione possibile che siano accatastate insieme all’abitazione. Ma se possiedo 4 pertinenze di cui un C6 un C7 e due C2, posso scegliere quale dei due C2 considerare Pertinenza dell’Abitazione Principale ? Oppure è il Comune che decide? La legge sull’IMU impone vincoli sui metri quadrati di superficie massima per essere considerata pertinenza di abitazione principale?

Non ci sono vincoli dimensionali perché un immobile possa essere considerato una pertinenza della prima casa. E nemmeno regole specifiche in base alle quali il Comune possa decidere quale delle pertinenze con analogo codice catastale vada ricompreso nell’esenzione IMU e quale vada assoggettato all’imposta sugli immobili.

La cosa importante è che siano rispettati tutti i requisiti per considerare l’immobile una pertinenza. Qui interviene l’articolo 817 del codice civile, in base al quale:

sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Quindi, è necessario che vengano rispettati i due requisiti sopra esposti: quello temporale e quello strumentale. A queste condizioni, la scelta resta in capo al contribuente, seppur con delle considerazioni importanti da tenere a mente.

Lei può infatti decidere quale dei due immobili accatastati come C2 considerare tra le pertinenze della prima casa per ottenere l’esenzione IMU e quale no, ma se tra i due immobili della stessa categoria – nel suo caso C2, quindi cantine o solai facilmente riconducibili al vincolo pertinenziale – uno dei due si trova nell’immobile dell’abitazione principale e il secondo a maggiore distanza, il discorso cambia.

C’è una sentenza di Cassazione, la n.25127 del 30 novembre 2009, in base alla quale:

se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.

In ultima analisi, la scelta spetta a lei ma deve poter dimostrare l’effettiva esigenza dell’elezione di una pertinenza più lontana come annessa alla prima casa, per evitare che il Comune possa addurre contestazioni in ordine alla presunta mera convenienza economica.

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