L’imposta di bollo non è dovuta per la ricevuta apposta sui documenti che sono stati già assoggettati all’imposta stessa.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, specificando che è possibile scontare la marca da bollo se le quietanze di pagamento non sono distinte dalla fattura.
Con la risposta n. 129 datata 5 giugno 2024, il Fisco ha risposto in questo senso al quesito posto da un Ente che emette fatture esenti IVA nei confronti di soggetti pubblici e amministrazioni statali.
Le quietanze di pagamento vengono rilasciate di norma con documento distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo: in questo caso, secondo il Fisco, si tratta di un nuovo atto che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo secondo la regola generale.
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Facendo riferimento all’articolo 13, comma 1, della Tariffa riportata nell’allegato A del d.P.R. n. 642 del 1972, infatti, è possibile riassumere che l’imposta non è dovuta:
- a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
- b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
L’imposta di bollo non è invece dovuta, in definitiva, solo se la quietanza è fisicamente apposta sul documento già assoggettato all’imposta di bollo.