Sanatoria per soppalchi abitabili

Risposta di Anna Fabi

3 Giugno 2024 08:54

Vincenzo chiede:

Nel mio appartamento di 100 mq ho realizzato 60 mq di soppalco, senza le prescritte autorizzazioni. Posso sanarlo? L’immobile ha un’altezza di circa 5 metri ed è un fabbricato di inizio ‘900 acquistato nel 2000.

La realizzazione di un soppalco senza permessi costituisce un abuso perché è un intervento che modifica la struttura dell’immobile e, pertanto, richiede specifiche autorizzazioni urbanistiche ed edilizie.

L’articolo 36 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) disciplina l’accertamento di conformità delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al progetto autorizzato. La costruzione di un soppalco senza autorizzazione rientra in queste categorie. Il Decreto Salva Casa (Dlgs 69/2024) prevede però delle disposizioni più favorevoli per la sanatoria di queste irregolarità edilizie rispetto alla norma originaria.

Il Decreto introduce anche una maggiore flessibilità per le tolleranze costruttive. Per un immobile di 100 mq la tolleranza massima è ad esempio del 5% rispetto misure previste dal titolo abilitativo, che tuttavia resta necessario. Se il soppalco rientra nei limiti delle tolleranze, si poteva regolarizzare con una semplice dichiarazione del tecnico abilitato ma nel vostro caso manca il titolo edilizio originario.

Per sanare la situazione bisogna dunque presentare una SCIA in Sanatoria, pagando le relative sanzioni (proporzionali al maggior valore di mercato che l’immobile ha acquisito, da un minimo di mille euro ad un massimo di circa 31mila euro), considerando la domanda accettata in caso di silenzio-assenso entro i tempi previsti dalle nuove disposizioni:

  • 45 giorni per la richiesta di permesso in sanatoria 45 giorni;
  • 30 giorni per la presentazione della SCIA.

La SCIA va presentata al Comune competente, specificando che si tratta di una sanatoria per opere già realizzate, corredata da una relazione tecnica asseverata, redatta da un professionista abilitato (architetto, ingegnere o geometra) che attesti la conformità dell’intervento alle normative vigenti.

NB: in alcuni casi, è possibile richiedere un accertamento di conformità per sanare opere realizzate senza permesso se risultano conformi alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione e a quella edilizia al momento della presentazione della domanda.

Quindi, il principio della doppia conformità resta applicabile se al momento della realizzazione gli interventi non rispettavano le norme edilizie e se le stesse non risultano conformi alle attuali normative urbanistiche.

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Risposta di Anna Fabi