Edilizia libera: per un ricovero attrezzi, quali misure massime?

Risposta di Anna Fabi

29 Maggio 2024 09:45

Paride chiede:

Vorrei realizzare un ricovero per gli attrezzi nel cortile di casa (vivo in condominio, ma il giardino annesso all’abitazione è di mia esclusiva proprietà). Quali sono le misure massime consentite affinché l’intervento si configuri come in edilizia libera senza permessi? Se non presento la CILA, ci sono eventualmente delle nuove soglie di tolleranza più generose nel nuovo decreto Salva Casa che mi permettono una sanatoria dell’irregolarità in un secondo momento?

Per costruire un ricovero per attrezzi nel giardino di proprietà esclusiva in un condominio, è importante rispettare le normative di settore libera per evitare di incorrere in sanzioni.

L’intervento è riconducibile all’articolo 6 del DPR 380/01 e all’Allegato A (Sezione II voce n. 29) del Dlgs 222/2016, rientrando nelle Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Più nello specifico, si tratta di un manufatto accessorio ricadente nella definizione di ripostiglio (ricovero) per attrezzi di cui alla voce n. 48 del Glossario di Edilizia libera (DM 2 marzo 2018).

Affinché l’intervento rientri nell’edilizia libera, deve verificare di rientrare nei eseguenti requisiti generici: deve trattarsi di struttura temporanea, non fissa al suolo, che non altera significativamente l’aspetto esterno dell’edificio o il suo decoro architettonico né è adibita ad uso abitativo.

Dimensioni massime: generalmente, le strutture amovibili come ricoveri per attrezzi, box o casette da giardino non devono superare una superficie di circa 6 metri quadrati e un’altezza di 2,5/3 metri, anche se il Glossario non specifica dimensioni massime per il ricovero attrezzi da giardino.

Alcuni regolamenti comunali potrebbero inoltre prevedere limiti diversi, dunque è sempre consigliabile verificare le specifiche norme urbanistiche del proprio Comune.

Il decreto “Salva Casa” di maggio 2024 ha introdotto alcune novità che potrebbero essere rilevanti in caso di realizzazione del capanno per attrezzi senza CILA che ecceda i limiti consentiti per rientrare in edilizia libera.

Il decreto prevede infatti nuove soglie di tolleranza che consentono la richiesta di sanatoria delle piccole irregolarità edilizie, purché entro certi limiti. In realtà le nuove soglie fanno riferimento alla superficie delle unità immobiliari e non prendono in considerazione il caso della struttura esterna.

Bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per verificare se e cosa sia previsto per giardini, pertinenze, box e spazi annessi alle unità immobiliari per quanto concerne le soglie di tolleranza costruttive.

Senza uno specifico nuovo riferimento, resta valida l’attuale previsione di legge, in base alla quale se la struttura eccede le dimensioni consentite ma rientra in una tolleranza del 2% rispetto alle misure previste dal regolamento comunale, allora può essere sanata anche in un secondo momento.

Per esempio, se la superficie consentita nel suo Comune (in base al regolamento urbanistico) fosse di 6 mq, la tolleranza del 2% permetterebbe una superficie fino a 6,12 mq senza incorrere in sanzioni.

Se la struttura supera i limiti dell’edilizia libera, è possibile regolarizzarla presentando una CILA tardiva o, in caso di tolleranze minime, una SCIA in sanatoria. La procedura di sanatoria prevede la presentazione della documentazione necessaria, che sarà valutata dal Comune. Se accettata nei termini (rispettivamente 45 e 30 giorni) del nuovo silenzio-assenso, allora l’irregolarità si intenderà regolarizzata a fronte del versamento della relativa sanzione.

I passi da seguire

  1. Requisiti di edilizia libera: se desidera rimanere nell’ambito dell’edilizia libera, si assicuri che la struttura sia temporanea, di dimensioni contenute e non modifichi l’aspetto dell’edificio.
  2. Verifica normativa: prima di procedere, verifichi le norme urbanistiche del suo Comune, poiché potrebbero esserci variazioni rispetto ai limiti generali.
  3. Consulenza tecnica: per evitare fraintendimenti normativi, è sempre consigliabile consultare un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere) che possa fornire consulenza specifica e gestire pratiche burocratiche.

Anche la realizzazione di un ricovero per attrezzi può infatti rientrare nell’edilizia libera purché rispetti le dimensioni e le caratteristiche previste dalla normativa.

Il Decreto Salva Casa offre inoltre nuove soglie di tolleranza e procedure di sanatoria semplificate che possono aiutare in caso di irregolarità minime. Tuttavia, è essenziale verificare lo stato dei lavori affiancati da un tecnico che ne garantisca la conformità o che ne confermi i requisiti per la sanatoria.

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