Cambia il codice tributo da utilizzare per fruire del credito d’imposta previsto nel settore del turismo, maturato per i trattamenti integrativi speciali del lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario festivo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26 del 20 maggio 2014, informa i sostituti d’imposta riguardo la ridenominazione del codice tributo 1702 relativo al bonus per lavoro straordinario, valido anche per gli stabilimenti termali, per le imprese della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.
Istituito con la risoluzione n. 51/2023, il codice tributo viene rinominato come segue:
- “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Si tratta della compensazione del credito maturato a seguito dell’erogazione dei compensi straordinari ai lavoratori, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024.