Non è mai possibile inserire i parafarmaci e gli integratori alimentari tra le spese sanitarie detraibili nel Modello 730. Questo limite riguarda anche i prodotti fitoterapici o a base di erbe e colliri oftalmici, i cui costi appartengono alla categoria delle spese indetraibili.
Non si sono scaricare in dicharazione dei redditi neppure se acquistati in farmacia e prescritti dal medico a scopo terapeutico.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 24/E del 2022, ha messo nero su bianco le regole legate alla detraibilità delle spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta relativamente a specifiche categorie di prodotti:
È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E).
=> Nuove spese sanitarie nella precompilata: elenco completo
Per quanto riguarda gli integratori alimentari, ad esempio, l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, ma è sempre una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate a chiarire ogni dubbio specificando che gli integratori si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare (risoluzione n. 256/E del 2008).