Torna il Redditometro per i controlli fiscali: si potrà applicare a partire dai redditi del 2016. E’ infatti in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le nuove regole sulla determinazione sintetica del reddito.
Questo istituto (previsto dall’art. 22 del DL n. 78/2010) era stato temporaneamente sospeso dall’articolo 10 del DL 87/2018, in attesa che Ministero e ISTAT mettessero a punto nuovi criteri per la ricostruzione del reddito in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Il Fisco può dunque eseguire di nuovo i suoi accertamenti sulla base del Redditometro, ossia tramite determinazione sintetica del reddito,
Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio, sarà presentare la relazione illustrativa del provvedimento, che se da un lato ammette gli accertamenti sintetici del reddito, dall’altro introduce anche limiti al potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria.
Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
Il decreto 7 maggio 2024 (Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche) individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Per “elemento indicativo di capacità contributiva” si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la sua propensione al risparmio.
Voci di spesa per l’accertamento sintetico del reddito
Resta la regola base per cui l’accertamento sintetico può scattare in presenza di uno scostamento superiore al 20% fra reddito dichiarato e reddito complessivo sinteticamente determinato.
Quest’ultimo, in base al nuovo decreto ministeriale, è formato dalle seguenti voci:
- spese sostenute dal contribuente in base ai dati in anagrafe tributaria;
- spesa presunta per alimentari, energia, istruzione, sanità e altre tipologie di beni individuati nella tabella A del DM;
- quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile, determinato dalla “Soglia di povertà assoluta”, per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
- quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
=> Redditometro, le voci di spesa su cui scattano i controlli
NB: come riporta il testo del decreto:
ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell’Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì, elementi di capacita’ contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
Categorie di nuclei familiari
Le spese sono distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente. Vengono individuate 11 categorie di nuclei familiari, distribuite su cinque aree territoriali (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), indicate nella tabella B del decreto:
- single con meno di 35 anni;
- coppia senza figli fino ai 35 anni;
- single fra 35 e 64 anni;
- coppia senza figli fra 35 e 64 anni;
- single sopra i 65 anni;
- coppia senza figli oltre i 65 anni;
- coppia con un figlio;
- coppia con due figli;
- coppia con tre o più figli;
- genitore single;
- altre tipologie.
Redditometro applicabile dal 2018
La presunzione sintetica del reddito può essere applicata agli anni d’imposta a decorrere dal 2016. Viene in pratica colmato il vuoto normativo, che aveva cancellato il Redditometro in attesa dei nuovi criteri nel 2015.
Nel frattempo però sono intervenute le prescrizioni, per cui di fatto, con l’eccezione dell’omessa dichiarazione, l’accertamento sintetico può riguardare i redditi a partire dall’anno fiscale 2018.
A fronte di accertamento sintetico, l’onere della prova è in capo al contribuente. Il quale può rispondere al Fisco dimostrando:
- che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.
I commenti di Governo
Il Sottosegretario all’Economia, Maurizio Leo, ha spiegato che il nuovo decreto mira soltanto a colmare un vuoto normativo, che impediva al Fisco di agire in qualsivoglia attività. Il nuovo provvedimento, prima di essere emanato, è stato:
preventivamente condiviso con le associazioni dei consumatori, l’Istat e il Garante della Privacy, che fissa dei paletti precisi a garanzia del contribuente e introduce, tra le altre cose, anche un doppio contraddittorio obbligatorio.