Credito Superbonus: quali imposte si possono compensare?

Risposta di Barbara Weisz

10 Maggio 2024 10:54

Paolo chiede:

Ho acquistato in qualità di amministratore unico di una srl un credito fiscale da Superbonus da un privato cittadino. Dato che a breve devo distribuire degli utili di esercizio, posso compensare l’imposta del 26% sull’importo distribuito con il credito da Superbonus?

I crediti edilizi acquistati possono essere utilizzati in compensazione orizzontale per pagare una serie di tributi, fra i quali le imposte sostitutive di quelle sui redditi e dell’IVA. L’opzione è prevista dall’articolo 121, comma 3, del DL 34/2020DL 34/2020.

Il tutto, nel rispetto delle più recenti disposizioni introdotte dal Governo volte a limitare le compensazioni nei casi in cui siano presenti significativi debiti tributari.

Fatta questa premessa, in base alla norma primaria i crediti d’imposta relativi al Superbonus possono essere utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, seguendo le regole dell’articolo 17 del dlgs 241/1997.

Quest’ultima disposizione elenca tasse e contributi che si possono pagare con le compensazioni orizzontali. E fra queste ci sono le imposte sostitutive di quelle sui redditi e dell’IVA:

  • imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
  • IVA e IRAP;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • imposta sulle transazioni finanziarie;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • accise (in tal caso la compensabilità è prevista dalla normativa di settore);
  • altre entrate tra cui IMU, tassa rifiuti, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta di bollo virtuale, imposta sui finanziamenti a medio e lungo termine.

Segnaliamo che la norma prevede anche una più recente integrazione: l’Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), in vigore dal primo gennaio 202o.

Ora, lei si riferisce alla tassa del 26% sui dividendi, che è un’imposta sostitutiva, quindi dovrebbe rientrare nella fattispecie sopra esposta. Le consiglio di rivolgersi a un esperto fiscale per verificare che non ci siano altri impedienti legati al suo caso specifico.

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Risposta di Barbara Weisz