Un immobile in donazione al figlio da parte dei genitori ma dato in usufrutto a questi ultimi non può essere pignorato, azione che violerebbe il diritto di godimento dei beneficiari.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4357 del 19 febbraio 2024, si è espressa in merito, accogliendo il ricorso presentato dal proprietario dell’immobile donato e dei suoi genitori, ai quali è stato concesso l’usufrutto della casa per tutta la vita.
La Suprema Corte si espressa contrariamente a quanto deciso inizialmente dal Tribunale, che riteneva applicabili le disposizioni che regolano la locazione senza considerate la totale assenza di corrispettività in caso di donazione. L’usufrutto concesso rappresenta infatti un diritto che dura per tutta la vita, in netto contrasto con la durata massima della locazione pari a trent’anni.
La Cassazione ha sottolineato come i creditori del donatario non possano dunque opporsi all’atto di donazione dell’immobile pignorato.
Non è opponibile ai creditori procedenti ed all’aggiudicatario l’obbligazione assunta nell’atto di donazione di un immobile, dal donatario nei confronti del donante, avente ad oggetto la concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari.