Tra le cause di esclusione dell’applicabilità degli indici ISA indicate non rientrano più i cali di fatturato legati all’emergenza Covid, che evidentemente non rappresentano più impedimenti ritenuti legittimi per l’anno d’imposta 2023.
Ogni anno, possono essere previste motivazioni specifiche, ammesse con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ebbene, Quest’anno non figura più la pandemia.
Le istruzioni dei modelli ISA 2024 fanno riferimento esclusivamente alle cause di esclusione ordinarie. Si tratta di 14 motivazioni, confermate anche nelle istruzioni del modello Redditi SC 2024.
I codici di esclusione ritenuti validi sono dunque i seguenti:
- contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;
- contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
- contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati superi il 30 per cento dell’ammontare totale;
- contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati;
- contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- imprese sociali, società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente”;
- corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del decreto 50/2017 (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici non sono applicabili per i contribuenti:
- che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni 164mila 569 euro;
- che applicano i regimi forfetari;
- che esercitano due o più attività di impresa, e i ricavi delle attività prevalenti supera il 30% del totale;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, e cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.
Per i contribuenti ISA alle prese con la dichiarazione dei redditi 2024, segnaliamo anche la revisione di 88 Indici Sintetici di Affidabilità applicabili per il periodo d’imposta 2023.
I settori coinvolti sono i seguenti: agricoltura (2 indici), commercio (31), attività professionali (18), area servizi (24) e manifatture (15). Vediamo i dettagli.