Tratto dallo speciale:

Educatori e Pedagogisti in Albo e Ordine dall’8 maggio

di Barbara Weisz

1 Maggio 2024 12:00

Due nuovi Albi ed un Ordine per i Pedagogisti e gli Educatori socio-pedagogici: ecco le nuove regole e i requisiti per poter esercitare la professione.

Ai nastri di partenza due nuovi albi e un Ordine professionale: il decreto legge 55/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 maggio, istituisce l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, nonché l’Ordine professionale che regolamenta le professioni pedagogiche ed educative.

Entrambe le professioni possono essere esercitate in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Il decreto dettaglia i requisiti professionali necessari per l’iscrizione e tutte le regole per la formazione delle nuove entità.

Pedagogista: chi è e come opera

Il pedagogista è uno «specialista dei processi educativi». Esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per progettazione, gestione, verifica e valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo «rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale».

E’ un «professionista di livello apicale», opera «con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale».

Può svolgere «presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, direzione, monitoraggio e supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, attività di orientamento scolastico e professionale, promozione culturale e consulenza, e attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

I requisiti per esercitare la professione

Al pedagogista sono richiesti laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, scienze pedagogiche, teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Oppure una laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciata ai sensi del vecchio ordinamento.

Possono esercitare la professioni anche docenti universitari ordinari e associati e ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

Educatore socio-pedagogico: chi è e come opera

L’educatore professionale socio-pedagogico è invece un «professionista operativo di livello intermedio», svolge «funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica», lavora «nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari».

Le sue mansioni professionali: «valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario» rivolti a «persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative».

Può «operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale».

I requisiti per esercitare la professione

L’Educatore professionale socio-pedagogico deve avere una laurea triennale e superare, prima della discussione della tesi, una prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio.

In alternativa, uno dei titoli previsti dalla legge 205/2017, commi 595, primo periodo, 597 e 598 (sono specifici corsi universitari oppure corsi di formazione universitaria o esperienza almeno decennale in determinati ambiti).

Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

In entrambi i casi, è necessaria l’iscrizione all’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, anch’esso istituito dal nuovo decreto.

Spetterà ad un commissario provvedere alle operazioni per formare gli Albi, al quale nel frattempo bisogna presentare domanda per iscriversi in via transitoria.