Mutuo e affitto prima casa in questo 2024 sono fra le spese che possono rientrare nei fringe benefit aziendali. La Manovra 2024 ne ha infatti innalzato il limite (a mille euro e a duemila euro per i dipendenti genitori) ed esteso la portata ad alcune tipologie di spesa familiare, come le bollette, il mutuo e l’affitto prima casa.
Ma attenzione: se si gode di tali rimborsi, sulla parte di mutuo pagato dall’azienda non si potrà applicare la consueta detrazione IRPEF nel Modello 730. Vediamo i chiarimenti forniti dal Fisco.
Mutuo e affitto prima casa nei fringe benefit
La disposizione è contenuta nella Circolare 5/2024 dell’Agenzia delle Entrate, attuativa delle novità della Legge di Bilancio per l’anno in corso, ed è stata ripresa nei giorni scorsi sulla rivista telematica del Fisco.
La precisazione riguarda il potenziamento dei fringe benefit aziendali previsto dal comma 16, articolo 1 della Legge di Bilancio 213/2023.
La Manovra ha allargato il campo di applicazione alle somme erogate o rimborsate «dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa».
Rimborsi aziendali non cumulabili con le detrazioni IRPEF
«In relazione alle spese rimborsate» con i fringe benefit dal datore di lavoro, si legge nel documento di prassi, «il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute».
In pratica, non si possono portare in detrazione gli interessi del mutuo prima casa in Dichiarazione dei Redditi se su quelle spese si è già ottenuto un rimborso, in veste di fringe benefit, dal proprio datore di lavoro.
Il mutuo prima casa e l’affitto sono infatti voci di spesa ammesse a detrazione IRPEF ma non se vengono pagate o rimborsate dall’azienda come fringe benefit.
Le Entrate confermano dunque la non cumulabilità tra fringe benefit e detrazione fiscale in relazione a interessi passivi del mutuo o dell’affitto per la prima casa.