La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un’ulteriore mensilità di congedo parentale indennizzata all’80%, e su questa maggiorazione intervengono ora le istruzioni applicative INPS.
Normalmente il congedo parentale è retribuito al 30% dello stipendio per un massimo di nove mesi, a cui se ne aggiungono altre due che non vengono retribuiti tranne che in casi particolari legati al reddito.
L’anno scorso la Manovra aveva alzato l’indennità di una sola delle mensilità all’80%, e la Legge di Stabilità di quest’anno ha aggiunto una seconda mensilità retribuita in modo più favorevole (all’80% nel 2024 e al 60% dal 2025).
Il risultato è che quest’anno i genitori hanno a disposizione due mesi di congedo parentale retribuito all’80%, mentre l’anno prossimo avranno un mese all’80%, uno al 60% e gli altri al 30%.
Vediamo le istruzioni contenute nella circolare INPS 57/2024.
Congedo parentale: aumentano le indennità
In primo luogo, viene sottolineato un aspetto fondamentale: la modifica normativa «non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità».
Quindi, il numero di mesi di congedo parentale a disposizione dei genitori resta invariato: dieci mesi, che diventano 11 se il padre sceglie di utilizzare lo strumento per un periodo superiore a tre mesi.
All’interno di queste mensilità, solo per i lavoratori dipendenti, ci sono due mesi indennizzati con una somma più alta.
Requisiti per il congedo parentale all’80%
La maggiorazione è riconosciuta se il congedo parentale è utilizzato entro i primi sei anni di vita del bambino (o entro sei mesi dall’ingresso in famiglia di figli adottati o in affido). E se i genitori hanno interamente utilizzato il congedo obbligatorio di maternità o di paternità nel 2024 (basta che ci sia un solo giorno fruito quest’anno).
La legge esclude tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Infine, c’è un altro paletto: la maggiorazione si applica solo ai primi tre mesi di congedo per ciascun genitore, che sono quelli non trasferibile all’altro genitore.
Come si ripartisce il beneficio fra i genitori
La maggiorazione ulteriore prevista dalla manovra riguarda un solo mese per entrambi i genitori. I quali possono decidere se ripartire il beneficio (ad esempio, nel 2024 utilizzare un mese a testa pagato all’80%), oppure se destinarlo solo al padre o solo alla madre (quindi, ci sarà uno solo dei due nel 2024 a prendere due mensilità indennizzate all’80%).
Restano invariate le regole che prevedono anche la possibilità di utilizzare i congedi parentali a ore. E i due genitori possono eventualmente chiedere il congedo nello stesso giorno per lo stesso figlio.
Il fatto che il beneficio dell’indennità più alta riguardi solo i lavoratori dipendenti determina un’ulteriore regola: se uno solo dei due genitori è un lavoratore dipendente, e l’altro invece appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
La retribuzione dei congedi parentali 2024
In considerazione di tutte le modifiche, ecco come cambia la retribuzione dei congedi parentali:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese è indennizzato all80% nel 2024 scendendo al 60% nel 2025 ferma restando la regola della fruizione entro i 6 anni di vita o entro ingresso in famiglia;
- sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del dlgs 151/2001.
Esempi di retribuzione congedo
Facciamo alcuni esempi di applicazione delle nuove regole coordinate con le precedenti.
Esempio 1 Figlio nato il 20 novembre 2023, e congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente terminato il 20 febbraio 2024. Il padre fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024. L’indennizzo funziona così:
- il mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 è indennizzabile all’80% della retribuzione, perché come detto la legge di Bilancio 2023 aveva già previsto una mensilità con retribuzione più alta.
- Il periodo di congedo parentale dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è invece indennizzabile al 30% della retribuzione, perché ricade nel 2023 e vale quindi solo la manovra dello scorso anno.
- Il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è indennizzabile all’80% della retribuzione, perché rientrare nella seocnda mensilità maggiorata introdotta dalla manovra di quest’anno.
Esempio 2 Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità dal 15 settembre 2023 al 15 febbraio 2024. Padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, e di un altro mese dal 10 gennaio al 9 febbraio 2024:
- uno dei mesi utilizzati nel 2023 mese è indennizzato all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023), e gli altri due mesi sono invece retribuiti al 30%.
- Il mese di congedo parentale del 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, perché l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro.
- La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).
Esempio 3 Figlio nato il 16 gennaio 2024, madre non lavoratrice, padre lavoratore iscritto alla Gestione separata. La madre inizia un rapporto di lavoro dipendente nel giugno 2025. Il padre utilizza sei mesi di congedo parentale dal primo maggio al 31 ottobre 2024, la madre dal primo luglio al 31 agosto 2025.
- I mesi di congedo parentale del padre sono indennizzati al 30% della retribuzione (in quanto l’elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti).
- Alla madre spetta un mese indennizzabile all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e un ulteriore mese indennizzabile al 60% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2024).