Approvato in via definitiva il Decreto PNRR (DL 19/2024),convertito in legge al Senato dopo le modifiche apportate al testo in commissione Bilancio alla Camera in tema di incentivi Transizione 5.0.
Tra le novità c’è l’introduzione del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaici e sistemi di accumulo) e la semplificazione della domanda, senza più obbligo di certificazione energetica ex post.
Vediamo in dettaglio.
Decreto PNRR approvato: le novità del testo finale
Il Senato ha approvato il 23 aprile la legge di conversione (con modificazioni) del DL 19/2024 (l’ultimo Decreto PNRR), con nuove disposizioni per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati 95 i voti favorevoli, 68 quelli contrari con una sola astensione.
La versione finale del testo, dopo le modifiche all’art. 38, prevede alcune novità sul credito d’imposta Transizione 5.0., che tuttavia necessita ora di un decreto ministeriale di attuazione della misura, al quale sono demandate le modalità operative per accedere alle nuove agevolazioni.
Gli incentivi alle imprese per la Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0, è contenuto nell’articolo 38 del DL 19/2024 e incentiva l’acquisto di macchinari e software 5.0, digitali e abilitatori di trasformazione e risparmio energetico. Il credito d’imposta dal 35% al 45%, proporzionale alla riduzione di consumi energetici e maggiorato per le PMI con minor capacità di spesa. Una volta approvati i decreti attuativi, si potrà applicare alle spese ammissibili effettuate nel 2024-2025.
Nuova procedura di domanda
Le imprese devono presentare domanda per via telematica, usando il modello standardizzato messo a disposizione dal GSE (il Gestore dei servizi energetici) e allegando determinati documenti.
Fra questi, viene eliminato la certificazione ex post che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Resta la certificazione ex ante sui risparmi pianificati in sede di domanda, unitamente a una descrizione del progetto di investimento e dei suoi costi.
Costo massimo per fotovoltaico e accumulo
Altra modifica approvata: il decreto attuativo dovrà fare riferimento anche al costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo.
Tutti i nuovi adempimenti
Ecco in sintesi tutti gli adempimenti e regole previsti al comma 17 dell’articolo 38 del DL 19/2024, dopo le modifiche in Commissione Bilancio alla Camera:
- contenuto, modalità e termini di trasmissione di comunicazioni, certificazioni ed eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio;
- criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
- il sopra citato costo massimo ammissibile di impianti di produzione da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
- procedure di fruizione del credito d’imposta;
- modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa;
- requisiti di professionalità e assicurativi dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni energetiche ex ante ed ex post;
- eccezioni e specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
- modalità con le quali è effettuato il monitoraggio.