Lo sconto IMU su un immobile in comodato ai figli mi è stato negato perché comproprietario anche di una piccola quota di altro fabbricato nello stesso Comune, che però è del tutto inagibile e inabitabile. Sapevo che tali beni non erano considerati come seconde case, e quindi dovrei avere diritto all’agevolazione IMU sulla casa in comodato. E’ corretto?
I ruderi godono di esenzione IMU e non rilevano ai fini dello sconto per il comodato d’uso e sono considerati fabbricati collabenti se sono iscritti in Catasto nella categoria F2: nel rispetto di questi requisiti sono esenti IMU.
Un immobile inagibile, invece, non è un fabbricato collabente se mantiene la sua originaria categoria catastale.
Anche sugli immobili dichiarati inagibili c’è un’agevolazione IMU, con imposta ridotta del 50%.
Ma in questo caso risultano come immobili veri e propri, e dunque possono essere seconde case, escludendo l’agevolazione sulle abitazioni date in comodato ai figli.
Il beneficio fiscale, in base al comma 747 della legge 160/2019, consente di ridurre del 50% la base imponibile per gli immobili in comodato gratuito ai parenti di primo grado che le utilizzano come prima casa.
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Il comodante, ovvero il proprietario, può possedere al massimo un altro immobile in Italia, che deve essere la propria abitazione principale e trovarsi nello stesso Comune di quello concesso in comodato. In pratica, non può avere una seconda casa in un comune diverso da quello in cui risiede.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz