L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, fornisce le istruzioni operative sulle significative novità introdotte dal Legislatore per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite Modello 730, che quest’anno aggiunge una modalità semplificata.
Il Decreto Adempimenti prevede ad esempio l’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e una nuova modalità di compilazione tramite percorso guidato (articolo 1 e 2).
Ma le novità sono molte di più. Vediamole di seguito tutte.
Dichiarazioni delle persone fisiche senza partita IVA
La prima novità per il Modello 730 è la nuova modalità di compilazione semplificata, ossia tramite percorso guidato, che si aggiunge alla precedente versione già precompilata e consente di confermare o di modificare le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate (articolo 1 del Dlgs 1/2024).
La dichiarazione dei redditi tramite 730 è inoltre accessibile da quest’anno a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA (articolo 2, comma 1, primo periodo).
Sono infine previste nuove tipologie di reddito tra quelle dichiarabili a partire dal 730/2024 (articolo 2, comma 2, secondo periodo).
Dichiarazione dei Redditi con 730 per le Partite IVA
Dal 2024, i titolari di partita IVA hanno la possibilità di fruire della dichiarazione precompilata, sia per l’IVA sia per le imposte sui redditi. Le novità si applicano a partire dalle dichiarazioni da presentare quest’anno, in relazione all’anno d’imposta 2023.
Il processo di semplificazione comporta l’eliminazione di informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta (articolo 15 e 19).
Per le Partite IVA, la prima semplificazione è la progressiva eliminazione dai modelli Redditi, IRAP e IVA delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o già presenti in banche dati pubbliche (articolo 15).
Previsto, in parallelo, il graduale ampliamento del novero dei soggetti titolari di partita IVA che possono fruire della dichiarazione precompilata, sebbene in fase iniziale questa opzione è concessa solo in via sperimentale (articolo 19).
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta
Il decreto Adempimenti mira a ridurre anche l’onere dichiarativo per i sostituti d’imposta, sgravati dal compito di trasmettere al Fisco informazioni per la precompilata già desumibili tramite altri canali. Dal 2024, infatti, è previsto l’obbligo di fattura elettronica anche per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio, ad eccezione di quelli tenuti all’invio al sistema tessera sanitaria.
Questo permette l’esonero per i sostituti d’imposta dall’obbligo di Certificazione Unica dei compensi erogati a contribuenti in regime agevolato in qualità di committenti, ma solo a partire da quelli corrisposti dal 2024 (articolo 3).
Allo studio per il 2025, anche un nuovo canale per la comunicazione delle ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, previa emanazione di un apposit provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (articolo 16).
Nuove regole sui crediti d’imposta
Il Decreto Adempimenti stabilisce un importante principio riguardo alla graduale esenzione dall’obbligo di esposizione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni.
Per i crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale, viene previsto l’esonero dall’indicazione in dichiarazione dei redditi se le relative informazioni (compreso l’importo compensabile) sono desumibili da altre fonti informative.
Per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, la mancata esposizione non comporta la decadenza del beneficio, a condizione che tali crediti risultino spettanti e non costituiscano aiuti di Stato o de minimis (articolo 13).
Nuove scadenze di presentazione delle dichiarazioni
L’articolo 11 del Decreto Adempimenti anticipa infine il termine ultimo di presentazione del Modello Redditi e di quello IRAP: la nuova scadenza è fissata al 30 settembre dell’anno successivo a quello di dichiarazione oppure all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo tra due annualità.
Si comincia per gradi: per l’annualità in corso al 31 dicembre 2023, l’articolo 38 del Dlsg 13/2024 ha fissato come termine ultimo il 15 ottobre 2024 oppure il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti a cavallo d’anno.
L’ultima novità è l’introduzione di una data iniziale di presentazione dei modelli Redditi, IRAP e per CU, fissata a regime al 1° aprile ma posticipata, per il solo periodo d’imposta 2024, al 15 aprile 2025.