La realizzazione di vetrate che generano un incremento volumetrico o comunque una struttura differente rispetto a quella preesistente rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali è sempre necessario ottenere il permesso di costruire.
La chiusura di una vetrata, quindi, non è classificabile come edilizia libera nel momento in cui prevede un ampliamento anche minimo, che non può essere qualificato come intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria ma come trasformazione di un manufatto esistente soggetta ad autorizzazioni.
La sentenza del Consiglio di Stato emessa il 5 marzo 2024, n. 2156, chiarisce questo aspetto facendo riferimento alle definizioni degli interventi edilizi fornite dal TUE (Testo Unico Edilizia).
Il DPR 380/2001 specifica che ogni intervento di ristrutturazione non lieve necessita di permessi particolari, in assenza dei quali è prevista l’applicazione di sanzioni specifiche, legittimando anche l’ordine di demolizione disposto dal Comune.
Nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato sottolinea come un nuovo manufatto ampliato rispetto al precedente e realizzato in muratura non possa essere considerato come locale accessorio, non rientrando quindi nell’ambito delle pertinenze ma godendo di piena autonomia funzionale.