Bonus al 50% applicabile alla sostituzione dei soli vetri di finestre e balconi, se questa miglioria comporta una riduzione dell’inquinamento acustico.
In tal caso, infatti, l’intervento non è più di manutenzione ordinaria (esclusa dalla detrazione) ma rientra fra gli interventi di cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico.
Bonus vetri al 50%: cos’è e quando si applica
L’agevolazione è contemplata all’articolo 16 del Tuir, il Testo unico imposte sui redditi (DPR 917/1986). La lettera G prevede infatti che rientrino nella detrazione fiscale i lavori relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 121/1998 sottolinea che tali opere «pur corrispondendo a interventi di manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione fiscale a condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri» fissati dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995).
Quindi, per riassumere, la sostituzione dei vetri è agevolabile con detrazione al 50% se riduce l’inquinamento acustico, requisito che va attestato con la scheda prodotto de costruttore.
La detrazione dall’IRPEF del 50% della spesa sostenuta, fino a un tetto massimo di 96mila euro (nel più vasto quadro del Bonus Ristrutturazioni) si suddivide in dieci quote annuali di pari importo, fruibile in dichiarazione dei redditi