Ancora chiarimenti fiscali sul ravvedimento speciale nell’ambito della tregua fiscale, in scadenza il 31 maggio per tutte le dichiarazioni validamente presentate. Entro tale data, pertanto, si possono ancora sanare le irregolarità per i periodi d’imposta fino al 2022, quindi fino alle dichiarazioni dello scorso, con la rimozione delle irregolarità e il versamento di quanto dovuto, per intero o la prima rata.
Con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate aveva già precisa l’ambito applicativo della misura e fornisce le istruzioni operative per alcune specifiche disposizioni del DL 215/2023) e del DL 39/2024.
Riepiloghiamo le differenti regole in base alla dichiarazione da sanare.
Ravvedimento speciale: come funziona
Il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 197/2022) consente di sanare le irregolarità pagando una sanzione del 5% (pari a un 18esimo del minimo, che per infedele dichiarazione è il 90%), a cui si aggiungono l’imposta e agli interessi dovuti.
Si può applicare solo alle dichiarazioni validamente presentate sulle quali non ci sono accertamenti in corso. Consente quindi di regolarizzare violazioni sostanziali anche prodromiche alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il ravvedimento speciale, secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe, è previsto per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.
Se il contribuente non ha ricevuto comunicazioni dal Fisco e vuole mettersi in regola. Le indicazioni sono contenute nell’articolo 7 del Decreto Taglia incentivi (DL 39/2024), che estende il termine ultimo per regolarizzare le dichiarazioni dell’anno scorso e lo riapre per quelle relative ai periodi d’imposta precedenti, con regole diverse a seconda dell’anno a cui si riferisce la regolarizzazione.
Come si aderisce al ravvedimento speciale
L’adesione al ravvedimento speciale si perfeziona se si verificano entrambe le condizioni seguenti:
- versamento entro il 31 maggio 2024 della sanzione (pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge) oltre all’imposta dovuti e agli interessi, in un’unica soluzione oppure a rate (versando la prima entro tale scadenza), con le successive entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre (con interessi del 2% annuo;
- rimozione delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare, entro lo stesso termine.
NB. Si paga la sanzione ordinaria soltanto sull’eccedenza per gli errori di compilazione nel Modello F24 dell’importo dovuto per:
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli intermediari,
- dichiarazione infedele, dichiarazione integrativa,
- omessa dichiarazione con eccedenza d’imposta o imposta a credito,
- compensazioni,
- omessa presentazione del quadro RW.
Si paga in un’unica soluzione o in 8 rate, con interessi del 2% annuo a partire dalla seconda.
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Ravvedimento speciale anno d’imposta 2022.
- Per mettersi in regola riguardo l’anno 2022 è necessario effettuare il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, procedendo anche a rimuovere le irregolarità o sanare le omissioni da regolarizzare. Le eventuali rate successive alla prima, inoltre, vanno versate entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024 con interessi nella misura del 2% annuo.
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Riapertura dei termini anni d’imposta 2021 e precedenti.
- Per gli anni 2021 o precedenti, invece, è possibile versare le somme dovute in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa, il pagamento va effettuato sempre entro il 31 maggio 2024 versando un importo pari a cinque delle otto rate previste, mentre le rate residue sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024 aggiungendo gli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.
Come regolarizzare le dichiarazioni per l’anno d’imposta 2022
L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe (DL 215/2023) come modificato dall’articolo 7, comma 6, del DL 39/2024, ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni in merito alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, il termine originario del ravvedimento speciale era il 31 marzo, ora slittato al 31 maggio. Entro questa data bisogna pagare l’intera somma dovuta oppure la prima rata.
L’eventuale pagamento dilazionato prevede in tutto cinque rate, che dopo quella del 31 maggio prevede le seguenti scadenze: 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima si pagano gli interessi pari al 2% annuo. Chi decade dalla rateazione riprende a pagare gli interessi a partire dal primo giugno 2024.
Quindi, il calendario 2024 è il seguente:
- 31 maggio: pagamento in un’unica soluzione, oppure della prima rata;
- 30 giugno: seconda rata, a partire dalla quale si pagano gli interessi del 2%;
- 30 settembre: terza rata;
- 20 dicembre: ultima rata.
Riapertura ravvedimento per dichiarazioni precedenti
Per le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, per coloro che non avevano perfezionato la regolarizzazione entro la data originaria c’è la riapertura dei termini (scaduti lo scorso 30 settembre 2023).
Entro il 31 maggio 2024 bisogna versare o l’intera somma o cinque rate delle otto originariamente previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 197/2022.
Sulle tre rate residue si pagheranno poi gli interessi del 2%, con le scadenze che restano quelle originarie (analoghe a quelle sopra esposte): 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024.
Quindi, il nuovo calendario 2024 diventa il seguente:
- 31 maggio: pagamento in un’unica soluzione, oppure di un importo pari a cinque rate su otto;
- 30 giugno: sesta rata, a partire dalla quale si pagano gli interessi del 2%;
- 30 settembre: settima rata;
- 20 dicembre: ottava e ultima rata.
La circolare fornisce anche indicazioni sulle modalità di calcolo delle somme dovute.
Chi può aderire
L’Agenzia delle Entrate ricorda che possono accedere alla riapertura dei termini del ravvedimento speciale per dichiarazioni precedenti a quella dell’anno d’imposta 2022 coloro che:
- non abbiano già perfezionato la regolarizzazione;
- l’abbiano perfezionata solo per alcune violazioni entro il 30 settembre 2023;
- l’abbiano perfezionata solo per violazioni commesse in alcune annualità;
- l’abbiano perfezionata per alcune violazioni ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate.