I regimi fiscali riservati ai lavoratori impatriati e ai forfetari sono tra loro incompatibili, basati su criteri per la determinazione della base imponibile differenti.
A sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 33/2020 aveva fornito un preciso indirizzo interpretativo riguardo l’incompatibilità tra regime impatriati e forfetario.
Il regime speciale per lavoratori impatriati, infatti, si applica ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, mentre il regime forfettario prevede la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfettari, che escludono la formazione del reddito complessivo.
Allo stesso tempo, è facoltà del contribuente che fa rientro in Italia aderire al regime più conveniente:
Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario.
Secondo il Fisco, in ultima, il contribuente impatriato che rispetta anche i requisiti per accedere al regime forfetario non può applicare entrambe le tassazioni agevolate.