Le aziende speciali che erogano servizi pubblici presso enti territoriali come i Comuni non sono soggetti privati ma l’INPS ritiene che con i dipendenti prevalga l’organizzazione imprenditoriale. Di conseguenza, devono versare le cosiddette “contribuzioni minori” per finanziare le indennità di malattia, maternità, la disoccupazione, la cassa in tegrazione e il Fondo di garanzia del TFR.
Le indicazioni sono contenute nella circolare 53/2024, che esamina la natura giuridica di queste aziende speciali per stabilire gli obblighi di contribuzione. Vediamo quali sono.
I contributi minori dovuti dalle aziende speciali
Le seguenti contribuzioni minori (che vanno a finanziare gli strumenti di welfare) sono dovute da parte delle aziende speciali (comprese ex municipalizzate) ad esclusione di quelle trasformate in società di capitali:
- Malattia: 2,22% nell’industria (solo operai) e 2,44% nel terziario;
- Maternità: 0,46% nell’industria e 0,24% nel terziario;
- Fondo TFR: 0,2%, che sale allo 0,4% per i dirigenti dell’industria (dove sussiste il requisito dimensionale);
- NASPI: 1,31%, assieme ai contributi addizionali per lavoratori a tempo determinato, i relativi incrementi per rinnovo contratti a termine, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (0,30%);
- FIS: 0,50% per la ziende che nel semestre precedente hanno occupato fino a cinque dipendenti (di cui lo 0,17% a carico del dipendente), 0,80% (di cui lo 0,27% a carico del dipendente) oltre questa soglia occupazionale;
- CIGS: oltre i 15 dipendenti, aliquota dello 0,90%.
Aziende speciali, stessi obblighi di quelle private
L’interpretazione dell’INPS si basa sui seguenti elementi. In base all‘articolo 114, comma 1, del dlgs 267/2000, l’azienda speciale è definita come «ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell’ente territoriale), ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell’ambito delle competenze dell’ente territoriale stesso, la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».
Sugli aspetti relativi a questa natura giuridica, l’INPS rileva come siano state fornite «soluzioni anche molto differenziate» dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e dai giudici speciali, per cui si rende necessaria «una complessiva valutazione, al fine di individuare il corretto assetto degli obblighi previdenziali in capo a tali soggetti».
Nell’azienda speciale «coesistono due anime distinte», una «legata necessariamente alla natura di attività di impresa» e «l’altra, riflesso dell’imprescindibile rapporto di collegamento, talvolta avvicinato a quello di agenzia, con l’ente locale e con la sua collettività di riferimento».
Con circolare 114/1999 l’istituto aveva equiparato queste realtà agli enti pubblici economici, in linea anche «con la giurisprudenza del Consiglio di Stato». In questa prospettiva, «il regime fiscale applicato, proprio delle aziende private, e la disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell’impresa e ai rapporti di lavoro dei dipendenti, inducono a ritenere prevalenti gli aspetti legati alle modalità di organizzazione in forma imprenditoriale dell’azienda speciale».
E questa «natura imprenditoriale ed economica dell’attività istituzionalmente svolta» è l’aspetto rilevante per individuare gli obblighi contributivi.
Del resto, l’INPS ha sempre riconosciuto a queste aziende gli incentivi all’occupazione che il legislatore ha introdotto nel tempo in favore dei datori di lavoro privati: fra gli altri, benefici per l’assunzione di giovani di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 205/2017, i benefici sperimentali previsti per il biennio 2021-2022 per l’assunzione di donne svantaggiate (circolare 32/2021), prorogati per l’anno 2023 (circolare n. 58/2023), e di giovani under 36 (circolare 56/2021), prorogati per l’anno 2023 (circolare 57/2023), l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, (articolo 8 dl 4/2019).
Di conseguenza, applica lo stesso criterio agli obblighi contributivi.