Come faccio a sapere la mia percentuale di invalidità? È una delle domande più diffuse tra coloro che hanno delle patologie e intendono fruire delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge 104 del 1992.
Per fare in modo che la propria disabilità venga riconosciuta ufficialmente è necessario presentare all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) domanda di invalidità civile e accertamento sanitario. Si tratta di un passaggio fondamentale per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri.
Vediamo come procedere e cosa cambia tra invalidità civile e disabilità ai sensi della Legge 104.
Cos’è la percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità è una misurazione della riduzione permanente della capacità lavorativa di un individuo, espressa in termini percentuali e causata da menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva. Essa viene assegnata da un’apposita commissione medica dell’INPS a seguito di una visita di accertamento, in base alle patologie e menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali di cui il soggetto è affetto.
In base alla percentuale di invalidità sono previsti diversi benefici e prestazioni economiche, tra cui:
- Assegno mensile di invalidità civile: per invalidità dal 74% al 99% e con un reddito inferiore a determinate soglie.
- Pensione di inabilità: per invalidità al 100% e con un reddito inferiore a determinate soglie.
- Indennità di accompagnamento: per invalidità al 100% con l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
- Esenzione ticket sanitario: per invalidità superiore al 67%.
- Agevolazioni lavorative: per invalidità superiore al 33%.
Invalidità vs. Disabilità
Da precisare che l’invalidità civile e la disabilità da Legge 104 (che consente di ottenere permessi e congedi lavorativi) non sono la stessa cosa:
- l’invalidità è un tipo di riconoscimento che riguarda le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche che causano una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo (33%), e si basa sulla legge n. 118 del 30 marzo 1971. Questa individua come invalidi civili “i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
- lo stato di handicap, invece, è definito dalla Legge 104/1992 come una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o emarginazione (art. 3, comma 1). In pratica, nel riconoscimento dell’handicap ai sensi della Legge 104, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.
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I due riconoscimenti (invalidità e handicap) seguono procedure simili ma distinte, con due visite mediche di accertamento diverse. Entrambi consentono di godere di particolari benefici in base alla percentuale di invalidità o alla definizione di handicap riportata sul verbale.
È però possibile presentare domanda contemporaneamente per Invalidità e Legge 104, per fare una sola visita, barrando le due caselle dell’apposita modulistica.
Dove trovo la percentuale di invalidità
Per conoscere la percentuale di invalidità riconosciuta dall’INPS, è necessario consultare il verbale di invalidità (o il verbale 104) rilasciato a seguito della visita di accertamento.
Facciamo un passo indietro. Per ottenere la percentuale di invalidità, è necessario presentare domanda all’INPS e sottoporsi a una visita di accertamento da parte di una commissione medica. La domanda può essere presentata online, tramite il sito web dell’INPS, oppure presso le sedi territoriali dell’Istituto, allegando un preventivo certificato medico introduttivo rilasciato da un medico certificatore (solitamente il proprio medico di base) con una validità di 90 giorni.
L’INPS inoltra la richiesta all’ASL competente, la quale programma una data per la visita medica di accertamento entro 30 giorni (15 in caso di malattie oncologiche). Il richiedente deve presentarsi alla visita nella data concordata, fornendo un valido documento di identità, il proprio codice fiscale, la tessera sanitaria e il certificato medico.
Una volta effettuata la visita, la Commissione Medica Integrata (eventualmente supportata da un medico specialista della patologia in questione) rilascia il verbale di invalidità contenente l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9), nonché i punteggi per ogni sintomo e le patologie che comportano l’esclusione da una successiva visita di revisione. Il verbale viene inviato al soggetto entro 120 giorni dalla visita in caso di unanimità
Il verbale INPS (o il verbale 104) attesta l’invalidità e permette di accedere a agevolazioni previste dalla legge. Se si è smarrito, è possibile consultarne una copia sul sito dell’INPS – con identità SPID, CIE o CNS – o contattare il contact center. Anche per conoscere l’esito della visita per la valutazione dell’invalidità civile, o per mancato ricevimento del verbale, è possibile visitare il sito INPS o contattare l’ente.
Come capire la percentuale di invalidità
Dal verbale INPS, il cittadino può ricavare informazioni importanti come il suo stato e il grado di invalidità civile riconosciuto. Questo può essere con una riduzione permanente della capacità lavorativa (superiore a 1/3, 2/3 o al 74%) o con totale o permanente incapacità lavorativa al 100% e impossibilità di deambulare senza l’assistenza permanente di un accompagnatore, oppure con la necessità di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani.
Quali agevolazioni per ogni invalidità
In base allo stato e alla percentuale, si possono conoscere i benefici e le agevolazioni a cui si ha diritto. Di seguito alcuni esempi di benefici in base alla percentuale di invalidità.
- Dal 33%, diritto alla fornitura gratuita di protesi ed ausili coerenti con le patologie esposte nel verbale al campo “diagnosi”.
- Dal 46%: diritto all’iscrizione alle liste di collocamento mirato (Legge 68/99).
- Dal 51%: congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
- Dal 60%: possibilità per chi già lavora di essere inserito nella quota di riserva delle categorie protette .
- Dal 66%: esenzione tasse universitarie.
- Dal 67%: esenzione ticket sanitari.
- Dal 74%: assegno mensile di invalidità civile (se il reddito è inferiore a spefiche soglie).
- 100%: pensione di inabilità (se il reddito è inferiore a determinate soglie); indennità di accompagnamento senza limite di reddito ed età; agevolazioni per l’acquisto di auto.
Per quanto riguarda la Legge 104, le agevolazioni sono distinte anche in base al grado di gravità dell’handicap.
Da precisare che il riconoscimento dell’invalidità non implica automaticamente la fruizione dei benefici economici. Bisogna infatti effettuare un’altra fase, la quale prevede che il Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS esamini il verbale entro 10 giorni per verificare che siano presenti tutti i requisiti socio-economici. Se ciò non avviene, potrebbe essere richiesta una nuova visita dopo 20 giorni.
Come si calcola la percentuale di invalidità
Il calcolo della percentuale di invalidità di un soggetto è abbastanza complesso. Ad ogni patologia è associata una determinata percentuale, così come indicata nella tabella associata al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 il Ministero della Sanità. Tale tabella fa riferimento all’incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente e richiede, da parte della Commissione medica, l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa.
La tabella elenca sia infermità specifiche con una percentuale “fissa”, sia infermità con perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate nei casi di più difficile codificazione. Il valore fisso può essere ridotto o aumentato di cinque punti in base alla condizione specifica del soggetto. Rimane un aspetto di discrezionalità affidato alla Commissione medica giudicante. Altre infermità non tabellate possono essere valutate con criterio analogico.
La Tabella delle percentuali di invalidità è contenuta nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale, insieme alla tabella ordinata per fasce percentuali d’invalidità e la tabella di correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell’O.M.S.
Per la determinazione definitiva della percentuale di invalidità, la Commissione medica dovrà attenersi al Decreto, con un margine discrezionale di ±5%.
Calcolo percentuale di invalidità con unica infermità
Nel caso di un’unica infermità, la percentuale base di invalidità permanente viene espressa utilizzando la percentuale fissa di invalidità presente in tabella se l’infermità corrisponde esattamente alla voce tabellare, oppure la misura percentuale di invalidità individuata dalla Commissione se la patologia è elencata con una fascia minima e massima. Per le malattie rare e altre patologie non elencate in tabella, l’infermità viene valutata in modo analogico rispetto a infermità simili e della stessa gravità.
Calcolo percentuale di invalidità con infermità plurime
Per le persone che hanno diverse malattie o una singola malattia che causa molteplici problemi di salute, ci sono regole specifiche per valutarne l’invalidità. Queste regole stabiliscono che, anziché semplicemente sommare le percentuali di ogni singolo problema, si utilizza una formula speciale per ottenere una valutazione complessiva.
Dopo aver valutato ogni singolo problema separatamente, si usa una formula matematica chiamata formula di Balthazard. Questa formula prende le percentuali di invalidità di ciascun problema e le combina in un modo specifico:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
Dove “IT” rappresenta l’invalidità totale finale, “IP1” e “IP2” sono le percentuali di invalidità parziale dei problemi individuati. La formula calcola quindi la somma delle percentuali di invalidità parziale, ridotta del loro prodotto.
Se ci sono più di due problemi di salute, il processo viene ripetuto utilizzando una tabella di calcolo combinato che ogni Commissione può utilizzare.
Nel caso in cui ci siano molteplici problemi di salute che coinvolgono lo stesso organo o sistema (come ad esempio problemi agli occhi, all’udito o alle articolazioni), le percentuali di invalidità vengono spesso sommate direttamente. Ma se questo non è possibile, si applica la cosiddetta “formula Salomonica”. Questa formula prende la media tra la somma delle singole percentuali di invalidità e il risultato del calcolo riduzionistico descritto sopra:
IT = (SP + FP) / 2
Dove “IT” rappresenta l’invalidità totale finale, “SP” è la somma delle percentuali di invalidità singole e “FP” è il risultato del calcolo utilizzando la formula di Balthazard.
È importante notare che le malattie con una percentuale di invalidità inferiore al 10% di solito non influenzano il calcolo complessivo, tranne quando sono in competizione tra loro o con altre condizioni più gravi.
Se le malattie multiple coinvolgono un organo o sistema già compromesso da un’altra condizione non legata all’invalidità civile, si applica il “metodo Gabrielli” per calcolare l’invalidità complessiva:
IT = (I1 – I2) / I1
Dove l’invalidità totale “IT” è determinata dalla sottrazione dal grado di invalidità preesistente I1 del grado di attitudine residuato dopo la nuova invalidità I2, divisa per la percentuale d’invalidità “di partenza”.