Permessi 104 e taglio cuneo fiscale: quale imponibile contributivo rileva?

Risposta di Barbara Weisz

20 Giugno 2024 11:27

Leo chiede:

La fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104 ha effetti sull’imponibile contributivo in busta paga? Si riduce di un importo pari al loro valore economico permettendo di fruire del taglio del cuneo fiscale oppure non va scalato e ai fini del requisito va considerato l’imponibile pieno?

I permessi Legge 104 per i caregiver previsti sono retribuiti e prevedono contribuzione figurativa. Se lo stipendio lordo non rientra nel requisito perché è più alto (sopra i 35mila euro annui) si continuerà a non applicare il taglio del cuneo fiscale.

Per i lavoratori che già rientrano nel perimetro dell’agevolazione ha invece impatto, perché sui contributi figurativi non si può applicare il taglio del cuneo fiscale.

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La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2024, è una riduzione di sette punti percentuali sulla quota contributiva a carico del lavoratore con stipendio lordo fino a 1.923 euro al mese, di sei punti per le mensilità lorde in busta paga fino a 2.692 euro mensili.

Ma il punto è che il taglio del cuneo in busta paga si applica sulla contribuzione del lavoratore mentre i contributivi figurativi sono a carico della gestione previdenziale, di conseguenza non rientrano nell’esonero. Per quanto riguarda i permessi mensili retribuiti, pertanto, il lavoratore – pur restando a casa per prestare assistenza – percepisce il medesimo stipendio e di conseguenza non viene modificato il suo imponibile.

A prevederlo è l’articolo 33 della Legge 104/92, in base al quale che il lavoratore dipendente (pubblico o privato) ha «diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità».

La norma dettaglia con precisione il grado di parentela e le altre regole, per esempio i caregiver che utilizzano questi permessi hanno priorità nello smart working, e dove possibile possono scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, mentre non possono essere trasferiti ad altra sede.

In ultima analisi, la contribuzione figurativa esclude il calcolo dei tre giorni mensili ai fini dell’esonero contributivo e non riduce neppure l’imponibile (quindi, non può far rientrare nel taglio coloro che percepiscono uno stipendio più alto).

Questo, proprio perché il requisito per rientrare nell’agevolazione è rappresentato dall’intero imponibile, che non varia per chi utilizza permessi retribuiti.

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Risposta di Barbara Weisz