Entra in vigore il 1° aprile il nuovo Codice deontologico dei Commercialisti, approvato dal Consiglio Nazionale al termine della consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 10 marzo che ha generato oltre 120 osservazioni da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti.
A tale proposito, si registra la richiesta al CNDCEC, inoltrata dalla Presidente dell’Ordine Marcella Caradonna, di riaprire i termini di pubblica consultazione, giudicati troppo brevi.
Codice deontologico Commercialisti: cosa cambia
Al momento, il testo del nuovo Codice deontologico contiene alcune novità, concernenti la nuova norma sull’equo compenso, la pubblicità e la comunicazione via social media, come sintetizza il Presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio.
Equo compenso, sanzione unica per violazioni plurime nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare, rapporti tra colleghi, utilizzo dei social network, abusivismo professionale e pubblicità sono alcuni degli aspetti più rilevanti sui quali ci siamo concentrati.
Anche il comma 5 dell’articolo 44, relativo ai temi informazione, pubblicità informativa e utilizzo dei titoli, è stato riformulato sottolineando comunque l’importanza di un corretto uso del titolo professionale:
Nell’esercizio della propria attività il professionista utilizza il titolo professionale spettante in base all’ordinamento professionale vigente.
È sempre il presidente de Nuccio a mettere in evidenza il recepimento di un’osservazione proveniente da diversi giovani colleghi, per i quali il nuovo Codice non deve fare distinzioni tra iscritti giovani e anziani, entrambi tenuti al rispetto reciproco.
Le novità sull’equo compenso
L’art. 25 del nuovo codice stabilisce che i compensi del commercialista devono essere giusti, equi e proporzionati all’attività richiesta e che si debba informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi non in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale.
I parametri di valutazione del compenso ai fini della sua equità sono i seguenti:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà e complessità della pratica;
- condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- pregio dell’opera prestata;
- parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
Le novità sulla comunicazione
Numerose le novità sugli obblighi nei rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione, che si tratti di stampa o di social network.
In sintesi: un commercialista non deve fornire notizie coperte dal segreto professionale; non deve servirsi del nome dei clienti per farsi raccomandare; non deve enfatizzare le proprie capacità screditando i propri colleghi e non deve mai comunicare informazioni equivoche, ingannevoli o suggestive.
Ancora: non deve comunicare al cliente di eventuali collaboratori; non deve rendere noti gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale all’assistito; non deve affidare il lavoro a terzi senza accordo preventivo; non deve proporre prestazioni gratuite o a prezzi simbolici.
Introdotta infine una sanzione unica in caso di violazioni plurime, irrogata “quando sia stata accertata la commissione di plurimi fatti aventi rilievo disciplinare nell’ambito del medesimo procedimento”.