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Autovelox: da metà giugno le nuove regole sulle multe stradali

di Alessandra Gualtieri

29 Maggio 2024 10:05

Riforma autovelox, decreto in Gazzetta: sempre visibili, ben distanziati e non utilizzabili quando è possibile contestare la violazione immediatamente.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio il Decreto Autovelox, che riscrive l’articolo 142 del Codice della strada definendo nuove regole per la collocazione e l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità.

Entro 15 giorni entra dunque in vigore il provvedimento che regolamenta i casi in cui non è più possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni e stabilisce importanti limitazioni all’utilizzo selvaggio dei rilevatori automatici di velocità. E ci sono novità anche per le multe in città.

Vediamo tutte le novità contenute nel testo del decreto in GU (“Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”).

Decreto Autovelox: cosa prevede

Di concerto con la Conferenza Stato – Città, il MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ha riscritto le regole che interessano le postazioni fisse, mobili e a bordo di veicoli in movimento. Si prevedono distanze minime anche per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.

I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere installati dovranno essere individuati con provvedimento del Prefetto e segnalati almeno 1 km prima fuori dei centri abitati.

Gli autovelox potranno essere collocati in aree: ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali; dove il limite di velocità sia inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe.

In pratica, i misuratori elettronici per il rilevamento a distanza della velocità rispetto ai limiti stradali potranno essere installati:

  • solo se il Comune documenta l’impossibilità di ricorrere, in quello specifico tratto di strada, ad agenti che fermino sul posto i mezzi per constatare in tempo reale la violazione;
  • nelle strade extraurbane dove il limite è 110 km/h non si potranno usare autovelox  sotto i 90 km/h, mentre sulle strade provinciali dove il limite è 90 km/h non si potrà scendere sotto i 70 km/h.
  • in città sono vietati i rilevatori elettronici per limiti stradali inferiori a 50 km/h (ad esempio, non si possono più usare presso scuole e ospedali).

NB. Tutti i nuovi autovelox che non rispondono a queste regole vanno rimossi ed anche le postazioni con dispositivi mobili dovranno essere autorizzate dai Prefetti di ogni capoluogo di Provincia. Per gli autovelox già installati alla data di entrata in vigore non conformi, ci sono 12 mesi di tempo per l’adeguamento.

Come cambiano le multe dentro e fuori città

Sulle strade extraurbane (110 km/h) potrà essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h (ma non per limiti inferiori); inoltre, dovrà intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.

In città non sarà possibile imporre sanzioni per limiti inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto ma servirà la contestazione immediata.

=> Autovelox: nuove regole di rilevamento

Dispositivi di rilevamento sempre visibili

Il decreto limita anche l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità collocati di veicoli in movimento: possono essere utilizzati (senza contestazione immediata dell’infrazione) solo quando non è possibile collocare postazioni fisse o mobili, che comunque devono essere ben visibili per il cittadino.

Attenzione: le disposizioni del nuovo decreto non si applicano alle postazioni (fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell’art. 2) presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.