Se demolisco e ricostruisco un volume con diversa sagoma e sedime ma cubatura uguale o inferiore all’esistente, anche se diversamente disposto, ho diritto alla detrazione? E se il volume è leggermente superiore (10%) è sufficiente una contabilizzazione separata delle opere? Le spese tecniche devono obbligatoriamente essere detratte pena la nullità dell’agevolazione, o è una facoltà di cui ci si può avvalere solo facoltativamente?
In termini generali, si considera ristrutturazione edilizia l’intervento senza aumenti di volumetria anche con ricostruzioni che modifichino sagome e sedime.
L’articolo 3 del Dpr 380/2001 ammette «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetri che e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico». In questo caso, le spese tecniche sono ammesse alla detrazione ma senza alcun obbligo di includerle.
Se il volume è superiore si configura un intervento di nuova costruzione non agevolata con la detrazione IRPEF del 50% fino a 96mila euro di spesa.
Le variazioni minime possono essere ammesse ma bisogna valutare caso per caso. La risposta potrebbe essere nel titolo edilizio concesso per l’esecuzione dei lavori, che dovrebbe identificare la tipologia di intervento effettuato.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz