Pensionato all’estero: obbligo di iscrizione AIRE?

Risposta di Barbara Weisz

29 Marzo 2024 09:35

Francesco chiede:

Sono in pensione, volontario per una ONG in Madagascar e per legge obbligato ad iscrivermi all’AIRE. Come ex dipendente pubblico dovrei continuare a pagare le tasse in Italia ma come non residente perderei il diritto all’assistenza sanitaria. Perchè pagare le tasse senza alcun servizio? Potete darmi chiarimenti su regole e sanzioni per chi non regolarizza la propria iscrizione all’AIRE?

L’obbligo di iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) riguarda coloro che trasferiscono all’estero la dimora abituale. Sono invece esenti i cittadini che vi si recano per una durata non superiore a dodici mesi (legge 470/1998).

Se lei ha mantenuto la residenza in Italia e viaggia per periodi limitati allora non ha obbligo. Diversamente, scatta l’obbligo di iscrizione all’AIRE e si perde la copertura del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che si presume che il cittadino non dimori più in Italia perdendo il diritto all’assistenza sanitaria.

Fanno eccezione i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.

La tassazione è legata alla residenza fiscale, ed anche quella può non essere dovuta in Italia laddove non vi si produca reddito, ma per i pensionati le regole cambiano a seconda delle casistiche (con o senza trasferimento di residenza e cittadinanza in base al Paese di trasferimento, alle eventuali convenzioni contro la doppia imposizione, ecc.).

Le pensioni pubbliche sono tassate in Italia nella maggior parte dei paesi in cui ci si trasferisce a meno di prendere la cittadinanza.

=> Trasferimento all'estero: quali tasse sulla pensione?

Le sanzioni per gli inadempienti in merito all’obbligo di iscrizione all’AIRE vanno da 100 a 500 euro e, nel caso manchi anche la dichiarazione di trasferimento all’estero interviene anche una multa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione.

Il riferimento normativo è il comma 242 della legge 213/2023 (la Manovra 2024), in base alla quale la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro viene ridotta a un decimo del minimo se la dichiarazione è effettuata con ritardo non superiore a 90 giorni (a condizione che la violazione non sia già stata accertata o non siano iniziate attività amministrative in tal senso).

Stessa riduzione per la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero.

In entrambi i casi (iscrizione AIRE e dichiarazione trasferimento) le pratiche vanno effettuate entro 90 giorni dal cambio di residenza. Quindi, la sanzione scatta nel momento in cui non vengono rispettate queste tempistiche, con le riduzioni sopra prescritte.

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