Se un intervento edilizio non è conforme al piano regolatore ma viene portato a termine senza che il Comune neghi il permesso di costruire regolarmente richiesto, vale il silenzio assenso.
In pratica, se chi realizza l’opera chiede il titolo edilizio in deroga al piano regolatore ma l’amministrazione non interviene nei tempi previsti con una risposta negativa, è come se avesse risposto positivamente.
Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Milano (la numero 518/2024), che aderisce a un recente orientamento giurisprudenziale in base al quale «la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso».
Silenzio assenso sul permesso di costruire: cosa dice la legge
Il titolo edilizio, ad esempio un permesso di costruire, se viene regolarmente richiesto si considera valido anche se l’amministrazione lascia decorrere i termini per rispondere.
Una diversa interpretazione, spiega la sentenza, renderebbe la norma sulla formazione del silenzio-assenso di scarsa utilità «per colui che, dopo aver proposto la domanda di rilascio del permesso di costruire, non riceva alcuna risposta dall’amministrazione» se quest’ultima potesse sempre intervenire senza oneri e vincoli procedimentali, disconoscendo in qualunque momento gli effetti della domanda stessa.
A supporto di questa linea, viene richiamato l’articolo 2, comma 8-bis della legge 241/1990 (introdotto dal decreto 76/2020), in base al quale le determinazioni relative «agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini», risultano «inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni».
Quest’ultimo riferimento normativo consente all’amministrazione di intervenire anche in un momento successivo a quello in cui si è formato il silenzio assenso, ma solo in autotutela (quindi, per motivi diversi dalla conformità, che devono essere riconducibili all’interesse pubblico).
Anche in questo caso comunque, c’è un termine di 12 mesi per annullare il titolo edilizio.
I termini dopo i quali scatta il silenzio assenso
Quali sono i termini per far valere il silenzio assenso? L’articolo 20 del DPR 380/2001 prevede un periodo di 100 giorni, di cui 60 assegnati al responsabile del procedimento per la formulazione della sua proposta, e 40 all’organo competente per l’adozione del provvedimento finale.
Il responsabile del procedimento può sospendere la decorrenza chiedendo formalmente di apportare modifiche al progetto, e interromperla, per una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata.
«Analoghe disposizioni – recita la sentenza – sono contenute nell’articolo 38 della legge regionale 12/2005, che peraltro assegna all’amministrazione termini meno ampi».
Se l’amministrazione risponde una volta scaduti i termini di legge, anche se l’intenzione era quella di negare il permesso, sull’istanza ormai si considera formato il silenzio-assenso e quindi si deve considerare valido il titolo edilizio, annullano eventualmente solo ricorrendo all’autotutela.