Iniziando i lavori del Superbonus in condominio al 70% nel 2024, è obbligatorio terminare a dicembre o possono protrarsi nel 2025 senza perdere l’agevolazione?
A legislazione vigente, i lavori relativi al Superbonus agevolati al 70% in condominio (o in edifici da 2 a 4 unità immobiliari) ed avviati nel 2024 non devono necessariamente terminare entro dicembre per essere detraibili. La detrazione IRPEF al 70% può essere applicata alle spese sostenute durante tutto l’anno 2024 mentre, se i lavori si protraggono nel 2025, le spese sostenute il prossimo anno saranno detraibili al 65%.
Questo significa che i condomini possono continuare i lavori avviati senza perdere il beneficio fiscale, a condizione che le spese siano adeguatamente documentate e rispettino le condizioni previste dalla normativa vigente.
È importante ricordare che la detrazione per lavori a partire dal 2024 andrà però ripartita in dieci quote annuali di pari importo, e che la possibilità di beneficiare del Superbonus mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito non è più percorribile.
Ricordiamo che per i lavori fino a ottobre 2024 è disponibile anche un contributo per i cittadini a basso ISEE (fino a 15mila euro) che avevano realizzato nel 2023 il 60% e dovevano completare i cantieri: per questi contribuenti, è previsto un contributo a fondo perduto (nei limiti delle risorse disponibili) erogato dall’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.
Un caso a parte è quello delle ONLUS che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale: potranno accedere al Superbonus con il 110% fino al 31 dicembre 2025 se possiedono immobili accatastati in categoria B1, B2 e D4 e se i membri del CDA non percepiscono compensi né indennità di carica.
Un altro caso a parte è il Superbonus per edifici collocati in comuni terremotati dal 2009 ad oggi: fino al 31 dicembre 2025, spetta il Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 solo per la parte che eccede il contributo per la ricostruzione (se erogato), mentre è previsto il Superbonus al 110% con spesa maggiorata del 50% se si rinuncia al contributo per la ricostruzione.
Per questi lavori, in alcuni è ancora possibile scegliere in alcuni casi l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura: sono comunque eslcusi gli interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero e per le quali non sia stato richiesto il relativo titolo abilitativo prima dell’entrata in vigore del DL convertito nella Legge 67/2024. Il DL 39/2024 ammette invece cessioni e sconto per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici del 6 aprile 2009 e 24 agosto 2016 ma solo fino a esaurimento dei fondi disponibili 2024.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi